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| Approfondimento | Contenuti dell'approfondimento |
|---|---|
| Parte I | 1. Premessa 2. Misura agevolativa 3. Ambito soggettivo |
| Parte II - trattazione oggetto del presente approfondimento. |
4. Ambito oggettivo 5. Datore di Lavoro: adempimenti 6 Erogazioni liberali e sussidi |
L'imposta sostitutiva si applica alle somme erogate a livello aziendale:
In base al tenore letterale dell'art. 2, co. 1, del decreto, per le prestazioni di lavoro straordinario e prestazioni di lavoro supplementare o rese in funzione di clausole elastiche, l'imposta sostitutiva si applica sui compensi relativi a prestazioni effettuate dal dipendente nel periodo 01/07/2008 - 31/12/2008, a condizione che nel medesimo periodo tali compensi risultino effettivamente erogati dal sostituto d'imposta.
Lo straordinario e il lavoro supplementare effettuati a giugno 2008 e pagati a luglio 2008, così come quello effettuato a dicembre 2008 ma pagato dopo il 12/01/2009 (principio di cassa allargata), devono essere esclusi dalla tassazione agevolata. Lo straordinario e il supplementare effettuati a dicembre 2008 e retribuiti entro il 12/01/2009 rientreranno invece nel regime agevolato.
Quanto ai premi di produttività, per l'applicazione dell'imposta sostitutiva rileva invece esclusivamente il momento di erogazione delle somme, che deve collocarsi nel periodo 01/07/2008 - 31/12/2008 (ovvero 12/01/2009), anche se dette somme si riferiscono ad attività prestate in periodi precedenti.
L'imposta sostitutiva è applicata direttamente dal sostituto d'imposta in via automatica se egli stesso ha rilasciato il CUD in relazione a un rapporto di lavoro intercorso per l'intero 2007.
Al contrario, se il sostituto tenuto ad applicare l'imposta sostitutiva non è lo stesso che ha rilasciato il CUD per il 2007, o l'ha rilasciato per un periodo inferiore all'anno, per l'applicazione dell'imposta sostitutiva, il lavoratore è tenuto a comunicare in forma scritta l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel 2007.
Infatti, in questo caso, il sostituto non è in grado di conoscere direttamente se nel 2007 il lavoratore ha percepito più o meno di Euro 30.000 a titolo di reddito di lavoro dipendente. Se nel 2007 il lavoratore non ha invece percepito alcun reddito di lavoro dipendente, lo stesso è tenuto a rilasciare analoga comunicazione al datore di lavoro.
Il dipendente è, in ogni caso, tenuto a comunicare al sostituto d'imposta l'insussistenza del diritto ad avvalersi del regime sostitutivo se:
La norma riconosce al lavoratore la possibilità di rinunciare al regime sostitutivo, facendone richiesta per iscritto al proprio datore di lavoro, anche nei casi in cui il sostituto sia direttamente tenuto all'applicazione della imposta sostitutiva. Ciò, ad esempio, quando l'imposta sostitutiva si presenti meno conveniente di quella ordinaria, in presenza di oneri la cui deduzione o detrazione sarebbe impedita dal meccanismo di imposizione sostitutiva.
A seguito di espressa rinuncia del lavoratore, il sostituto di imposta è chiamato ad applicare la tassazione ordinaria all'intero ammontare delle somme corrisposte.
In assenza di rinuncia espressa da parte del dipendente, il sostituto d'imposta, ricorrendone i presupposti, deve invece procedere all'applicazione dell'imposta sostitutiva.
Secondo l'Agenzia delle Entrate, tuttavia, il sostituto d'imposta, se riscontra che la tassazione sostitutiva risulta meno favorevole per il dipendente, anche in assenza di rinuncia, deve applicare la tassazione ordinaria, portandone a conoscenza il dipendente.
Qualora sussistano i presupposti richiesti dalla norma, l'imposta sostitutiva deve essere applicata sin dalla prima erogazione effettuata successivamente al 1° luglio 2008, fermi restando gli opportuni aggiustamenti da effettuare in sede di conguaglio di fine anno, ovvero in caso di cessazione del rapporto di lavoro intervenuta prima della fine dell'anno.
Il sostituto d'imposta può compensare l'imposta sostitutiva con altre ritenute ai sensi del D.P.R. 445/1997.
L'art. 2, co. 6, D.L. 93/2008, ha modificato infine l'art. 51, TUIR, abrogando la lett. b), co. 2, del medesimo articolo e determinando così la tassazione e la contribuzione piena delle erogazioni liberali in franchigia (fino a ¿ 258,23) e dei sussidi erogati al dipendente per esigenze personali o familiari, in precedenza non soggette ad imposta. Divengono ora tassabili, con una norma non sperimentale ma a regime:
Redazione MAP
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