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Azienda Fisco e Società

Elusività della trasformazione di una s.p.a. agricola in una s.r.l. - Parte II

21.08.2008 Disposizioni antielusive di cui all'art. 37-bis, D.P.R. 600/1973.
Approfondimento Contenuti dell'approfondimento
Parte I - trattazione oggetto di precedente approfondimento 1. Premessa
2. Lo sconto introdotto dalla Legge Finanziaria 2007 per le società agricole
3. L'elusività della trasformazione ex art. 37-bis, D.P.R. 600/1973
Parte II - trattazione oggetto del presente approfondimento. 4. I principi sanciti dalla Risoluzione 177/E/2008
4.1. Il caso specifico sottoposto all'Agenzia delle Entrate
4.2. Le conclusioni formulate dall'Amministrazione finanziaria

La trattazione intende evidenziare la portata delle disposizioni antielusive di cui all'art. 37-bis, D.P.R. 600/1973, nella fattispecie del passaggio da società per azioni a società a responsabilità limitata agricola, portato a compimento all'unico fine dell'ammissione della società alla tassazione su base catastale.

4. I principi sanciti dalla Risoluzione 177/E/2008
4.1. Il caso specifico sottoposto all'Agenzia delle Entrate
All'Agenzia delle Entrate è stata sottoposta la fattispecie di una società per azioni agricola ai sensi dell'art. 2, D.Lgs. 99/2004, n. 99, a carattere familiare, svolgente esclusivamente, per esplicita previsione statutaria, un'attività agricola ai sensi dell'art. 2135, c.c., la quale intende fruire del beneficio dell'opzione per la tassazione su base fondiaria di cui all'art. 1, co. 1093, Legge Finanziaria 2007.

Esclusivamente a tale scopo, la società interpellante intende effettuare un'operazione di trasformazione della forma giuridica da società per azioni agricola a quella di società a responsabilità limitata agricola, dal momento che l'accesso all'agevolazione è precluso alle società per azioni.

La società istante ritiene che l'operazione de quo, anche se è effettuata per garantirsi la fruizione di un beneficio tributario, presenta due connotati fondamentali:

  1. non si può considerare finalizzata ad aggirare obblighi o divieti imposti dall'ordinamento tributario e a far proprio un indebito risparmio di imposta ex art. 37-bis, D.P.R. 600/1973;
  2. si estrinseca nel compimento di un unico atto.

Infine, viene affermato che la possibilità di optare per l'imposizione di cui all'art. 32, D.P.R. 917/1986, rappresenta una disposizione innovativa, che non era contemplata dalla normativa previgente.

4.2. Le conclusioni formulate dall'Amministrazione finanziaria
Per l'Agenzia sussistono contemporaneamente tutti gli elementi richiesti dalla disposizione contenuta nell'art. 37-bis, D.P.R. 600/1973, in base ai quali la trasformazione societaria in esame si può considerare elusiva, per le seguenti argomentazioni:

  • la trasformazione in parola mira solamente a permettere la tassazione del reddito societario su base catastale e, pertanto, viola i principi dell'ordinamento tributario, nonché quelli che presiedono alla disposizione di cui all'art. 1, co. 1093, Legge Finanziaria 2007;
  • gli strumenti giuridici messi a disposizione dal codice civile sono impiegati in modo inadeguato, in quanto la tassazione su base catastale, avendo come obiettivo il conseguimento di risultati economici sostanziali ben diversi ed in contrasto con quelli di natura politico-economica che il legislatore ha posto a fondamento dell'agevolazione in esame, determina un uso improprio dell'operazione di trasformazione.

Non costituisce una valida ragione economica il compimento dell'operazione straordinaria all'unico dichiarato fine di assicurarsi la fruibilità di un beneficio tributario, poiché la trasformazione nel caso predetto persegue tale fine non in modo coerente e conforme con le disposizioni di legge, ma aggirando le prescrizioni di legge così da ottenere riduzioni di imposta non dovute, in contravvenzione palese con quanto sancito dall'art. 37-bis, D.P.R. 600/1973.

In aggiunta, la Legge Finanziaria 2007, con la norma di favore, ha inteso inibire in modo inequivocabile l'ingresso nell'innovativo sistema di determinazione del reddito alle società per azioni.

Si osserva che, in base alle statuizioni contenute negli artt. 1 e 6, Decreto 213/2007 (Regolamento recante modalità applicative per l'opzione per l'imposizione dei redditi ai sensi dell'art. 32, Testo Unico delle Imposte sui Redditi di cui al D.P.R. 22/12/1986, n. 917, e successive modificazioni, in attuazione dell'art. 1, co. 1093 e 1095, L. 27/12/2006, n. 296), vengono ribaditi i presupposti soggettivi sostanziali ai quali è subordinato l'ottenimento del bonus fiscale e si afferma altresì la necessità per la società di risultarne in possesso fin dall'inizio del periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto di attuazione (30/11/2007).

In sintesi, l'operazione di trasformazione così delineata, che mira a conseguire un risparmio indebito di imposta, risulta censurabile in base all'art. 37-bis, D.P.R. 600/1973.

Redazione MAP

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