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Azienda Fisco e Società

Elusività della trasformazione di una s.p.a. agricola in una s.r.l. - Parte I

19.08.2008 Disposizioni antielusive di cui all'art. 37-bis, D.P.R. 600/1973.
Approfondimento Contenuti dell'approfondimento
Parte I 1. Premessa
2. Lo sconto introdotto dalla Legge Finanziaria 2007 per le società agricole
3. L'elusività della trasformazione ex art. 37-bis, D.P.R. 600/1973
Parte II - trattazione oggetto del prossimo approfondimento. 4. I principi sanciti dalla Risoluzione 177/E/2008
4.1. Il caso specifico sottoposto all'Agenzia delle Entrate
4.2. Le conclusioni formulate dall'Amministrazione finanziaria

La trattazione intende evidenziare la portata delle disposizioni antielusive di cui all'art. 37-bis, D.P.R. 600/1973, nella fattispecie del passaggio da società per azioni a società a responsabilità limitata agricola, portato a compimento all'unico fine dell'ammissione della società alla tassazione su base catastale.

1. Premessa
Secondo il comma 3, art. 37-bis, D.P.R. 600/1973, tra le operazioni che, in presenza di determinate condizioni, integrano gli estremi dell'inopponibilità all'Amministrazione finanziaria compaiono, per espressa previsione legislativa, le trasformazioni, sia che si estrinsechino in una pluralità di atti sia che vangano realizzate in un unico atto.

Con l'art. 1, co. 1093, L. 296/2006, (Legge Finanziaria 2007), alle società di capitali, con l'eccezione delle società per azioni e in accomandita per azioni, che presentano lo status di società agricola secondo l'art. 2, D.Lgs. 99/2004, è consentito scegliere l'imposizione dei redditi su base catastale.

Al contrario, per le società per azioni e quelle in accomandita per azioni vige il percorso obbligato dell'adozione del sistema classico di tassazione in base al bilancio.

Così, in risposta ad un'istanza di interpello, l'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione 177/E/2008, ha precisato che si configura un'operazione elusiva, quando una società per azioni agricola si trasforma in una società a responsabilità limitata agricola esclusivamente per avvalersi della predetta facoltà di imposizione su base fondiaria, anche in assenza di una effettiva intenzione.
2. Lo sconto introdotto dalla Legge Finanziaria 2007 per le società agricole
Ai sensi dell'art. 1, co. 1093, Legge Finanziaria 2007, le società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative, qualora siano qualificate come società agricola ex art. 2, D.Lgs. 99/2004, hanno la facoltà di optare per l'imposizione dei redditi su base catastale di cui all'art. 32, D.P.R. 917/1986, in alternativa a quella ordinaria che avviene sulla scorta dei dati di bilancio.

La norma si pone come obiettivo quello di favorire la costituzione di aggregazioni societarie tra imprenditori agricoli ed esclude, in ogni caso, dall'accesso al beneficio le società per azioni, nonché le società in accomandita per azioni, che sono contraddistinte di solito da una struttura più complessa ed evoluta rispetto alle società a responsabilità limitata e che, conseguentemente, restano assoggettate alle regole ordinarie di tassazione. 

L'esercizio dell'opzione, pertanto, richiede il soddisfacimento di due specifici presupposti soggettivi:

  1. è permesso alle società che hanno la qualifica di società agricole ai sensi dell'art. 2, D.Lgs. 99/2004;
  2. se la società che se ne avvale è una società di capitali, è necessario che abbia la forma giuridica di società a responsabilità limitata.

Si osserva che le società interessate all'esercizio dell'opzione in parola devono obbligatoriamente avere un oggetto sociale nel quale sia previsto l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'art. 2135, c.c., e, nella denominazione sociale, la dizione "società agricola".

Per completezza, si fa presente che in base al disposto del comma 1094 successivo, rientrano tra gli imprenditori agricoli le società di persone e le società a responsabilità limitata, formate da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci, le quali sono tenute a determinare il reddito forfetariamente, applicando all'importo dei ricavi il coefficiente di redditività del 25%.

Tabella 1 - Le condizioni essenziali per l'assunzione della qualifica di società agricola ex art. 2, co. 1, D.Lgs. 99/2004

  1. Presenza dell'indicazione di società agricola nella ragione o denominazione sociale (requisito formale).
  2. Evidenziazione nell'oggetto sociale dell'esercizio esclusivo delle attività agricole ex art. 2135, c.c., vale a dire delle attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame, nonché delle attività connesse quali le attività dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura (requisito sostanziale).


Tabella 2 - L'ambito soggettivo di applicazione dell'art. 1, co. 1093, Legge Finanziaria 2007

Soggetti ammessi al beneficio della tassazione su base catastale anziché analitica in base al bilancio  

  • Società di persone*
  • Società a responsabilità limitata*
  • Società cooperative*

* Purché risulti esplicitamente nella ragione o denominazione sociale la qualifica di società agricole ex art. 2, D.Lgs. 99/2004.

3. L'elusività della trasformazione ex art. 37-bis, D.P.R. 600/1973
Nel testo in vigore dal 1° gennaio 2008, l'art. 37-bis, D.P.R. 600/1973, che detta disposizioni antielusive, prescrive l'inopponibilità all'Amministrazione finanziaria degli atti, nonché dei fatti e dei negozi, anche tra loro connessi, che non sono supportati da valide ragioni economiche e che sono finalizzati ad aggirare obblighi o divieti imposti dal legislatore fiscale e ad ottenere indebiti riduzioni di imposte o rimborsi non spettanti.

In conseguenza dell'applicazione di tale principio, non trovano riconoscimento i vantaggi tributari conseguiti con gli atti, i fatti e i negozi in esame e le imposte sono quantificate in base alle disposizioni eluse, al netto di quelle dovute per effetto del comportamento inopponibile all'Amministrazione.

Tuttavia, tali norme risultano applicabili purché, nella condotta elusiva adottata dal contribuente, ricorrano una o più delle seguenti operazioni a carattere straordinario:

  • trasformazioni, fusioni, scissioni, liquidazioni volontarie e distribuzioni ai soci di somme prelevate da voci del patrimonio netto diverse da quelle formate con gli utili;
  • conferimenti in società;
  • negozi aventi ad oggetto il trasferimento o il godimento di aziende;
  • cessioni di crediti;
  • cessioni di eccedenze d'imposta;
  • operazioni di cui al D.Lgs. 544/1992 in materia di adeguamento alle direttive comunitarie sul regime fiscale di fusioni, scissioni, conferimenti d'attivo e scambi di azioni, trasferimento della residenza fiscale all'estero da parte di una società;
  • operazioni, non importa da chi siano effettuate, comprese le valutazioni e le classificazioni di bilancio, concernenti i beni e i rapporti di cui all'art. 81, co. 1, lett. da c) a c-quinquies), D.P.R. 917/1986;
  • cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra i soggetti ammessi alla fruizione della tassazione di gruppo ex art. 117, D.P.R. 917/1986;
  • pagamenti di interessi e canoni di cui all'art. 26-quater, se vengono effettuati verso soggetti controllati direttamente o indirettamente da uno o più soggetti non residenti in uno Stato dell'Unione europea;
  • pattuizioni avvenute tra società controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359, c.c., una delle quali deve avere la sede legale in uno Stato o territorio diverso da quelli di cui al Decreto Ministariale in base all'art. 168-bis, D.P.R. 917/1986 (pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale).

Si rileva che non è necessario che la società compia una sola operazione per escludere l'aggiramento di obblighi o divieti per finalità elusive.

Pertanto, anche una singola operazione può integrare gli estremi dell'elusività come pure una pluralità di atti, tra i quali può sussistere o meno un nesso o un rapporto di collegamento, sempre che i predetti atti rientrino nell'elencazione tassativa dinanzi fornita.

Continua...

Redazione MAP

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