|
L'art. 2464, co. 2, stabilisce che possono comunque essere conferiti nella s.r.l. "tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica": tale possibilità deve essere però espressamente contemplata dall'atto costitutivo o statuto sociale.
Per quanto concerne i conferimenti di beni in natura e di crediti (già previsti dalla disciplina ante riforma), viene stabilito che:
Per quanto concerne i conferimenti aventi per oggetto prestazioni d'opera o di servizi, l'art. 2464, co. 6, prevede che:
Pertanto oltre al denaro, ai crediti e ai beni in natura conferibili dai soci è consentito - se previsto espressamente nell'atto costitutivo - che possano essere conferiti tutti gli elementi dell'"attivo" suscettibili di una valutazione economica. Questa fattispecie rappresenta una delle novità più salienti della Riforma, attribuendo alle s.r.l. un grado di flessibilità assai vicino a quello delle società di persone.
Per effetto delle nuove disposizioni potranno pertanto essere - ad esempio - oggetto di conferimento della s.r.l.:
Per il caso di conferimenti in natura o di crediti, ai fini della valorizzazione del bene conferendo, si richiede che il conferente presenti una relazione di stima giurata redatta da un esperto, che deve necessariamente essere un revisore contabile o una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili (art. 2465, co. 1, c.c.).
La relazione giurata dell'esperto iscritto al Registro dei revisori (o società di revisione), da allegarsi all'atto costitutivo, dovrà illustrare:
Non è più invece necessaria la verifica della congruità della stima, con la conseguenza che le quote attribuite a fonte del conferimento sono immediatamente alienabili.
L'art. 2464, co. 5, c.c., ribadisce peraltro il principio, che le quote corrispondenti a conferimenti di beni in natura e di crediti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione: dunque il conferimento dovrà produrre l'immediato acquisto in capo alla società conferitaria del bene o del credito, o quanto meno l'effettiva disponibilità giuridica del bene, senza necessità di ulteriore cooperazione da parte del socio.
Permane infine l'obbligo di sottoporre a perizia l'eventuale acquisto (deliberatamente utilizzato dalla società) - da parte della società - per un corrispettivo pari o superiore ad un decimo del capitale sociale - di beni o di crediti riferibili ai soci fondatori, ai soci, agli amministratori, effettuati dalla società entro il biennio decorrente dall'iscrizione della società nel Registro delle imprese.
Con una disposizione profondamente innovativa, l'art. 2464, co. 6, c.c., stabilisce che il conferimento può anche avere ad oggetto una prestazione d'opera o di servizi; in questo modo, il legislatore ha provveduto a rimuovere il divieto previgente introdotto dalla legislazione comunitaria, allora giustificato con l'inidoneità di dette prestazioni ad essere immediatamente liberate ed in considerazione dell'incertezza del relativo valore. In questo caso, tuttavia, "gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera (...) della società" devono essere garantiti da una polizza di assicurazione o da una fideiussione bancaria "per l'intero valore ad essi assegnato" (e, si deve altresì ritenere, per tutta la durata prevista per l'obbligazione di fare assunta del conferente).
Questa previsione è volta a ridurre la "pericolosità" intrinseca del conferimento d'opera o di servizi. In tal caso, se l'atto costitutivo lo prevede, la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società.
Occorre rilevare che la formulazione della nuova disposizione, non del tutto felice, pone alcuni problemi interpretativi con particolare riferimento ai criteri di valorizzazione del conferimento ed alla sua rappresentazione contabile. Al riguardo sembra di dover ritenere che, nonostante il tenore letterale del comma 6 dell'art. 2464, c.c., oggetto del conferimento sia la prestazione d'opera o di servizi in sé (e non la garanzia fideiussoria o la polizza assicurativa, come parrebbe desumersi dalla formulazione impropria della norma).
Le osservazioni che precedono inducono a ritenere che il "valore" (espresso in denaro) attribuito alla prestazione d'opera o di servizi e assistito dalla relativa garanzia assicurativa o fideiussoria costituisce anche l'importo del conferimento che dovrà trovare rappresentazione contabile nello stato patrimoniale della società.
Una parte (minoritaria) della dottrina ritiene che la procedura della stima, prevista per il conferimento di beni in natura, non sia applicabile al caso del conferimento di opera o di servizi, in quanto il valore della prestazione è già reso certo attraverso l'obbligo di prestare garanzia per il corrispondente importo.
L'orientamento prevalente ritiene invece che tutto ciò che non è denaro deve essere necessariamente peritato, e che la garanzia assolva esclusivamente la funzione di consentire la circolazione di quote che, essendo rappresentative di obbligazioni non ancora eseguite, non sono state interamente liberate.
Il Consiglio notarile di Milano si è recentemente espresso nel senso di ritenere necessaria la stima peritale, con la massima riportata qui di seguito:
"In caso di conferimenti d'opera nella S.r.l., così come per ogni altro conferimento diverso dal denaro, è necessaria la relazione giurata di stima ai sensi dell'art. 2465 c.c..
L'attestazione della relazione di stima deve in tal caso riferirsi all'intero valore della prestazione d'opera o di servizi dovuta dal socio conferente, la quale pertanto deve essere o circoscritta per sua natura (ad es. l'appalto d'opera per la costruzione di un determinato bene) o limitata ad un periodo temporale determinato o quanto meno determinabile, non essendo altrimenti possibile capitalizzare il valore di prestazioni di ampiezza o durata indeterminabile.
La polizza di assicurazione o la fideiussione bancaria prestate ai sensi dell'art. 2464, comma 6, c.c., devono garantire l'adempimento dell'obbligo di eseguire le prestazioni d'opera o di servizi, potendo pertanto essere escusse dalla società conferitaria in caso di inadempimento parziale o totale dell'obbligo medesimo o in caso di sua impossibilità parziale o totale.
La mancanza di un espresso rinvio alla disciplina delle prestazioni accessorie nella S.p.A. (art. 2345 c.c.) non fa venir meno la possibilità che l'atto costitutivo di S.r.l. stabilisca l'obbligo dei soci di eseguire prestazioni accessorie, determinandone contenuto, durata, modalità e compenso".
La massima - che per alcuni aspetti contiene precisazioni ampiamente condivisibili - appare alquanto opinabile sul problema centrale della determinazione del valore della frazione di capitale da attribuire al socio che conferisca in società la propria opera.
Tuttavia, allo stato, e nell'attesa che la giurisprudenza abbia occasione di pronunciarsi sul punto, la risoluzione del Consiglio notarile di Milano è destinata a costituire un preciso ed imprescindibile riferimento per la prassi operativa.In ogni caso, è indubbio che l'applicazione della tesi accolta dalla risoluzione commentata, imponendo la costosa e lunga procedura di stima peritale, finirà inevitabilmente con il disincentivare il ricorso al conferimento diretto dell'opera, vanificando gli effetti benefici della norma e ponendo nel nulla gli sforzi innovatori del legislatore.
Infatti, sino a quando il problema della stima non verrà superato, sarà più agevole ricorrere alla creazione di quote con prestazioni accessorie (secondo il suggerimento contenuto nella stessa massima sopra trascritta).
Occorre ancora osservare che, indipendentemente dal fatto che la prestazione del socio d'opera sia disciplinata come conferimento o come prestazione accessoria, appaiono di non poco conto i problemi relativi all'eventuale inadempimento del socio prestatore e alle conseguenti modalità alternative, attraverso le quali sia consentito alla società di escutere il valore corrispondente alla prestazione promessa.
Il socio che conferisce l'opera promette di "arricchire" la società conferitaria con l'apporto della propria prestazione "non retribuita", poiché il corrispettivo della prestazione è rappresentato in questo caso dalla partecipazione al capitale sociale della società conferitaria. In questo modo, il valore corrispondente all'opera promessa in tanto transita nel capitale della società, in quanto l'opera promessa sia effettivamente eseguita: ove la prestazione promessa non venga eseguita, la società potrà escutere la fideiussione bancaria o la polizza assicurativa.
Un altro aspetto di particolare interesse attiene all'ipotesi di esclusione del socio, come sanzione per l'inadempimento della prestazione promessa in luogo del conferimento in denaro. Se l'intenzione dei soci è quella di sanzionare l'eventuale grave inadempimento del prestatore con la sua esclusione dalla società, appare opportuno, al fine di evitare dissidi, specificare nello statuto sociale di quali inadempienze si tratti e se per inadempimento si intenda la mancata esecuzione di attività sussidiarie all'attività principale oggetto di conferimento.
Inoltre, sempre nel caso in cui l'atto costitutivo preveda l'esclusione del socio a seguito dell'inadempimento, poiché la normativa si limita a richiamare la procedura prevista per la liquidazione della quota del socio recedente (e cioè l'art. 2473-bis), sarebbe opportuno stabilire i criteri di determinazione del suo valore, la procedura di esclusione, l'organo deputato a rilevare l'inadempienza (specificando se si desidera rimettere la questione alla decisione dei soci o di un organo diverso), nonché a deliberare l'espulsione del socio.
Infine, all'esito di una attenta analisi della disciplina dei conferimenti in generale ed alla luce dell'attenzione che il legislatore dimostra verso la composizione degli interessi e delle esigenze dei soci, rimessa in larghissima parte all'autonomia di questi ultimi, si può affermare che il tema dei conferimenti d'opera o di servizi rappresenta un fertile terreno per la valorizzazione dell'apporto personale del socio; l'autonomia negoziale delle parti risulta in ogni modo ben bilanciata con la contrapposta esigenza di tutela del capitale sociale, laddove a garanzia di esso si impone la sottoscrizione di una polizza o fideiussione bancaria oppure, in sostituzione di esse, il versamento di una cauzione.
Continua¿
Redazione MAP
Eurogroup, da oltre vent'anni, fornisce un'ampia gamma di servizi di consulenza alla piccola e media impresa.
Contattaci Dove siamo
L’area riservata alle aziende della community Eurogroup: esserci migliora la gestione della tua impresa.
Per una scelta consapevole sul risparmio energetico.
Le Banche al servizio della tua Impresa!
Un canale di comunicazione privilegiato con gli Istituti di Credito partner di Eurogroup.