Si tratteggia il ruolo dell'"esperto" nella predisposizione delle relazioni di stima richieste in occasione delle operazioni di conferimento societario di beni in natura e di crediti, con particolare attenzione alle differenze tra s.p.a e s.r.l.
1. I conferimenti - Il capitale - Il patrimonio
1.1. Premessa
La Riforma del diritto societario disciplina i conferimenti in modo tale da consentire l'acquisizione di ogni elemento utile per il proficuo svolgimento dell'impresa sociale, a condizione che sia garantita l'effettiva formazione del capitale sociale permettendo così ai soci di regolare l'incidenza delle rispettive partecipazioni sociali sulla base di scelte contrattuali. È stata anche semplificata la procedura dei conferimenti in natura, nel rispetto del principio della certezza del valore del capitale sociale a tutela dei terzi. Infatti la Riforma ha disciplinato la s.r.l. come società autonoma rispetto alla s.p.a. introducendo specifiche regole riservate alla s.r.l..
1.2. Il conferimento
Il conferimento consiste nell'apporto (patrimoniale) di ciascun socio di mezzi propri necessari al conseguimento dell'oggetto sociale; costituisce l'obbligazione principale assunta dai contraenti al momento della stipulazione dell'atto costitutivo oppure in sede di aumento del capitale sociale.
La disciplina dei conferimenti rappresenta uno degli aspetti che più caratterizza la società di capitali, che sull'essenzialità e determinatezza dei conferimenti fonda la sua perfetta autonomia patrimoniale.
I conferimenti e la conseguente formazione del capitale sociale nella s.p.a. godono di rigorosi aspetti procedurali rispetto a quanto è previsto nella s.r.l..
Infatti vi è tra le due forme societarie una sostanziale differenza in merito a:
- la tipologia dei beni conferibili;
- la valutazione dei beni conferibili;
- la tempistica e la modalità di esecuzione dei conferimenti.
La norma prevede tre modalità di conferimento:
- il denaro;
- i beni in natura;
- i crediti.
Per la s.p.a. l'art. 2342, co. 5, dispone che "non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni d'opera e di servizi". Inoltre le azioni che sono emesse a seguito di conferimento di beni o di crediti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione.
1.3. Il capitale sociale
1.3.1. Il capitale sociale - definizione e caratteristiche
Il capitale sociale rappresenta invece il valore, espresso in moneta legale, convenzionalmente attribuito ai conferimenti dei soci, così come risultante dall'atto costitutivo e viene allocato nella sezione passiva dello stato patrimoniale.
Nelle società di capitali vigono, inoltre, due principi fondamentali: quello dell'effettività del capitale sociale e quello dell'integrità del capitale sociale.
Il principio di effettività trova attuazione all'atto di costituzione del capitale (o di suo aumento), con la conseguenza che la misura dei valori effettivi dei conferimenti dei soci non deve essere inferiore alla cifra convenzionalmente stabilita come capitale nominale.
Il principio di integrità del capitale sociale è garantito da specifiche norme, tra le quali vi sono quelle relative all'obbligo di formazione e di reintegrazione della riserva legale e il divieto di restituzione ai soci del capitale sociale durante la vita della società.
La misura del capitale sociale costituisce a tutti gli effetti il limite di riferimento per l'accertamento periodico, sulla base del bilancio di esercizio o sulla base di un bilancio intermedio, per verificare la redditività della società.
L'entità del capitale sociale costituisce una dovuta informazione anche per "i terzi", in quanto consente loro di valutare su informazioni tecniche l'opportunità di investire nella società. Se la struttura del patrimonio della società non risulta equilibrata, i creditori possono valutarne il rischio e quindi decidere di non instaurare rapporti patrimoniali con la società oppure possono procurarsi delle garanzie (ad esempio la fideiussione rilasciata personalmente dai soci) a maggior tutela delle proprie ragioni o diritti.
In sostanza, sotto questo aspetto, l'integrità del capitale sociale non solo rappresenta la garanzia da fornire ai finanziatori esterni ma è uno strumento (obbligatorio) di informazione sul rischio da assumersi qualora si negozi con la società.
Il capitale definisce, quindi, la misura della partecipazione sociale dei soci da intendersi quale condizione essenziale per l'attribuzione di uguali diritti, dal momento che tutti i rapporti interni della società sono basati su rapporti derivanti dalla quota di partecipazione; il numero delle quote corrisponde a quello dei soci ed il loro valore è uguale al valore assegnato ai conferimenti dei singoli soci.
Infine, il capitale sociale minimo riveste anche la finalità di indirizzare i soci verso i diversi strumenti o forme societarie a seconda delle dimensioni economiche che si vorrà far assumere all'impresa.
1.3.2. Capitale e patrimonio: classificazioni
Il "capitale deliberato" è quello risultante dalla deliberazione dell'assemblea ma che non ha ancora trovato la sottoscrizione; il capitale sottoscritto rappresenta parte del capitale deliberato e che i soci si sono - pro-quota - obbligati a versare nelle casse sociali.
Il "capitale nominale" si distingue dal capitale versato, che è quella parte del capitale sottoscritto che i soci hanno effettivamente versato nelle casse sociali; infatti le azioni o quote sottoscritte dai soci devono essere liberate in denaro (ad eccezione che nell'atto costitutivo non sia prevista la liberazione delle azioni o delle quote "in natura"). Nel primo caso i versamenti possono essere eseguiti solo in parte (con eccezione per le società unipersonali) in misura non inferiore al 25% del valore del capitale sottoscritto dai soci.
Il capitale nominale si distingue anche dal capitale effettivamente esistente, che corrisponde al capitale nominale al netto delle perdite di esercizio.
Il "patrimonio sociale" è rappresentato come l'insieme dei beni e del complesso dei rapporti giuridici (quindi attività, passività e altri diritti e rapporti) economicamente valutabili, facenti capo alla società e distinti dalle persone dei soci.
Il patrimonio netto svolge una pluralità di funzioni:
- funzione di garanzia: è connessa al disposto di cui all'art. 2740, c.c., secondo cui "il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti-futuri" e pertanto per le obbligazioni assunte dalla società (per i suoi debiti) risponde il patrimonio sociale;
- funzione finanziaria: è connessa al capitale di rischio ed è costituita dai "mezzi propri" che non sono sottoposti ad alcun vincolo temporale sia di rimborso che di remunerazione; in sostanza rappresenta:
- o la "ricchezza" messa a disposizione dalla proprietà al momento della costituzione della società;
- o il flusso della nuova ricchezza realizzata con l'attività di impresa e determinata in sede di chiusura dell'esercizio con l'approvazione del bilancio.
2. Il procedimento di stima per le s.r.l.
A seguito della Riforma l'art. 2465, c.c., prevede una specifica disciplina per le s.r.l. che è diversa da quella delle s.p.a., anche se in parte ne riprende le norme e in parte espressamente vi rinvia.
Altro elemento di rilievo è costituito dall'abolizione dell'obbligo di nomina da parte del tribunale territorialmente competente in ragione della sede della società del perito che deve redigere la relazione giurata di stima nel caso in cui il conferimento abbia per oggetto un bene o un credito.
Il comma 1 dell'art. 2465 per le s.r.l. detta una regolamentazione della stima dei conferimenti che comunque riproduce l'analoga norma prevista per le s.p.a. (art. 2343, co. 1).
Mentre, infatti, per le s.p.a. la relazione giurata che accompagna il conferimento di beni in natura o di crediti è redatta da un esperto designato dal tribunale, per le s.r.l. la relazione giurata può essere "di un esperto o di una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili o di una società di revisione iscritta nell'albo speciale", esperto quindi designato dallo stesso socio che effettua il conferimento.
Altra differenza di rilievo è che non sono più richiamati il comma 3 e comma 4 dell'art. 2343, che impongono per le s.p.a. agli amministratori di verificare le valutazioni degli esperti e, se del caso, di procedere alla loro revisione ed alla eventuale riduzione del capitale qualora la differenza di valore supera un quinto del valore dichiarato; nel caso si rendesse necessario procedere alla revisione della stima, al socio viene concessa la scelta tra il recesso o l'integrazione in danaro del valore del conferimento.
2.1. Modalità di esecuzione dei conferimenti
Con il limite che in nessun caso il valore complessivo dei conferimenti può essere inferiore all'ammontare globale del capitale sociale (art. 2464, co. 1) i conferimenti possono essere eseguiti con le seguenti modalità:
2.1.1. Conferimenti in denaro
Ai sensi dell'art. 2464, co. 3, l'apporto patrimoniale cui il socio si impegna nei confronti della società è costituito da una somma in denaro; essa va versata presso una banca su un conto vincolato intestato alla società. In sede di sottoscrizione del capitale il socio è tenuto a versare almeno il 25% dell'ammontare per cui si è obbligato. Può essere comunque previsto un obbligo di versamento contestuale alla sottoscrizione di entità superiore alla soglia minima stabilita dalla legge. Infatti se è previsto un sovrapprezzo di emissione, questo deve essere versato integralmente all'atto della sottoscrizione del capitale sociale.
Nel caso in cui la s.r.l. sia costituita in forma unipersonale, è necessario che l'intero capitale sociale risulti così versato:
- nel caso di socio fondatore unico, l'integrale versamento dei conferimenti in denaro deve avvenire in sede di costituzione della società (art. 2464, co. 4);
- nel caso di socio unico sopravvenuto per il venir meno della pluralità dei soci, il versamento dei conferimenti in denaro ancora dovuti deve avvenire entro novanta giorni dal momento in cui tale circostanza si sia determinata (art. 2464, co. 7).
2.1.2. Sostituzione del conferimento in denaro con la prestazione di garanzie
L'art. 2464, co. 2, prevede che il versamento in denaro dovuto dal socio (a titolo di conferimento) può essere sostituito con una polizza di assicurazione o una fideiussione bancaria, stipulata dal socio in favore delle società, per l'importo corrispondente a quello che avrebbe dovuto essere conferito in denaro. Polizza e fideiussione devono comunque avere specifiche caratteristiche.
Il socio che ha optato per la prestazione delle garanzie può sostituire queste ultime con il versamento alla s.r.l. del corrispondente importo in denaro.
Continua...
Redazione MAP