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In quest'ultima parte dell'approfondimento si affronta la concessione di auto aziendali agli amministratori e alle immatricolazioni di comodo. E' già stato analizzato l'ambito applicativo della normativa e l'uso promisquo delle autovetture.
Nel caso in cui venga attribuito un veicolo aziendale agli amministratori o nei casi di collaboratori coordinati e continuativi, poiché i redditi da essi prodotti sono classificati tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, si applicano le medesime norme viste in precedenza per tale categoria di soggetti.
Se conseguentemente l'auto assegnata è ad uso promiscuo, determina per l'amministratore un fringe benefit pari al 50% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 km, determinabile sulla base di un costo chilometrico stabilito dalle tabelle ACI.
Per l'azienda, la deducibilità è limitata alla parte che costituisce reddito di lavoro per l'amministratore.
Nell'ipotesi di veicolo concesso per uso esclusivamente aziendale, la norma è identica a quanto già rilevato per i dipendenti ossia non viene tassato in capo all'amministratore alcun fringe benefit mentre per l'azienda i costi restano totalmente indeducibili.
Infine nel caso di veicolo concesso per uso esclusivamente personale, la valorizzazione del benefit tassato in capo all'amministratore (secondo le medesime regole viste per i dipendenti) rappresenta per quest'ultimo un compenso in natura assoggettabile al regime fiscale e previdenziale di un normale compenso in denaro.
Per l'impresa il costo deducibile è così come visto per i dipendenti limitata al valore normale.
Gli autocarri sono definiti dall'art. 54, co. 1, lett. d), D.Lgs. 285/1992, Codice della Strada, come veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse.
Tutti i costi afferenti l'utilizzo degli autocarri sono sempre stati considerati come totalmente deducibili in quanto, stante la loro caratteristica, non potrebbero essere utilizzati per motivi personali.
In realtà, diversi sono i casi in cui "autovetture" siano state immatricolate come autocarri al fine di poter usufruire di un maggior beneficio fiscale.
Nonostante l'art. 82, co. 8, D.Lgs. 285/1992, preveda una sanzione pecuniaria (da euro 71,05 ad euro 286,38) e la sospensione della carta di circolazione da 1 a 6 mesi per il mancato rispetto della destinazione del veicolo prevista dalla carta di circolazione, il legislatore ha ritenuto opportuno regolamentare in modo più rigido l'utilizzo di tale tipologia di automezzi.
A tal fine il D.L. 223/2006 all'art 35, co. 11, ha espressamente previsto che "al fine di contrastare gli abusi delle disposizioni fiscali disciplinanti il settore dei veicoli,con provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate, sentito il Dipartimento per i Trasporti terrestri del ministero dei Trasporti,sono individuati i veicoli che,a prescindere dalla categoria di omologazione, risultano da adattamenti che non ne impediscono l'utilizzo per il trasporto privato di persone. I suddetti veicoli devono essere assoggettati al regime proprio degli autoveicoli di cui al c.1 lett b) dell'art 164 del TUIR ed al c.1 lett c) dell'art. 19 bis del DPR 633/72".
La conseguenza è che tutti i costi correlati all'utilizzo del "falso autocarro" sono da considerarsi totalmente indeducibili e analogamente potrà essere detratta ai fini IVA solo la quota che sarà definita in conseguenza della sentenza della Corte di Giustizia UE.
In data 6 dicembre 2006 l'Agenzia delle Entrate ha emanato un provvedimento recante una formula per verificare se il veicolo indipendentemente dalla categoria di omologazione debba rientrare nella norma in oggetto.
La verifica deve essere effettuata solo a condizione che si sia riscontrata la presenza dei seguenti tre elementi concernenti:
L'assenza anche di uno solo di questi elementi non fa scattare l'applicazione della norma in esame evitando quindi di dover ricorrere alla ulteriore verifica della formula matematica.
Nel caso in cui viceversa, ricorrano tutti e tre gli elementi di cui sopra, è necessario provvedere ad effettuare il seguente rapporto:
Pt (kW)/ Mc-T(t) > 180
ove al numeratore è riportata la potenza del motore espressa in Kilowatt ed al denominatore la portata del veicolo intesa come differenza tra la massa complessiva e la tara espressa in tonnellate.
È opportuno rilevare che, benché in alcuni casi nella carta di circolazione sia riportata direttamente la portata del veicolo, ai fini della verifica richiesta dall'Agenzia delle Entrate al denominatore la stessa deve essere sempre espressa come differenza tra massa complessiva e tara.
Se il risultato del rapporto è pari o maggiore di 180 l'autocarro deve essere considerato fiscalmente come un'autovettura situazione che determina l'indeducibilità fiscale totale di tutti i costi nonché ai fini dell'IVA la quota di imposta forfetaria indetraibile la cui percentuale (probabilmente 60%) deve essere ancora autorizzata dalla Corte di Giustizia UE.
Per quanto concerne infine la decorrenza di tale provvedimento, la Circolare
1/E/2007 ha precisato che tale "disposizione si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del citato decreto" ossia D.L. 223/2006 entrato in vigore il 04/07/2006.
A conclusione delle analisi svolte si allega tabella che riepiloga il diverso trattamento fiscale riferito alla nuova deducibilità dei costi per effetto delle norme introdotte nel 2006 relativamente all'utilizzo degli autoveicoli.
| CATEGORIA VEICOLO | DEDUCIBILITÀ COSTI | AMMORTAMENTO ANTICIPATO |
|---|---|---|
| Beni strumentali | SI | SI |
| Beni ad uso promiscuo | NO | NO |
| Beni ad uso promiscuo ai dipendenti (benefit) | SI, nel limite dell'importo che è reddito per lavoro dipendente | NO |
| Beni ad uso promiscuo all'amministratore | SI, nel limite dell'importo che è reddito per lavoro dipendente | NO |
| Veicolo ad uso promiscuo utilizzato da professionista | SI nel limite del 25% | NO |
| Veicolo ad uso promiscuo utilizzato dall'agente | SI nel limite del 80% | NO |
Redazione MAP