27.11.2007
L'Agenzia delle Entrate, con risoluzione 23/11/2007 n. 341/E, stabilisce che la donazione d'azienda in favore dei discendenti, che continuano l'attività d'impresa in forma societaria, è esente dall'imposta sulle successioni e donazioni.
La Finanziaria 2007, inserendo il comma 4-ter nell'art. 3 del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, ha stabilito che a partire dal 1° gennaio 2007 i trasferimenti a titolo gratuito in favore dei discendenti, aventi a oggetto aziende, azioni o quote sociali, disposti per atto tra vivi oppure derivanti da successione ereditaria, sono esenti dal pagamento dell'imposta sulle successioni e donazioni.
Tali agevolazione spetta ai beneficiari discendenti del disponente, a fronte di una dichiarazione espressa, contestuale all'accettazione, di impegno a continuare l'attività d'impresa, e di un effettivo esercizio d'impresa per un periodo non inferiore a cinque anni dal trasferimento. L'Agenzia delle Entrate, con risoluzione 23/11/2007 n. 341/E, ha stabilito che non si decade da tale beneficio nell'ipotesi in cui l'azienda (o la partecipazione societaria)donata venga conferita, prima dello scadere del termine dei cinque anni, in una società costituita dagli stessi beneficiari allo scopo di continuare l'attività imprenditoriale.
Inoltre l'Agenzia precisa che, qualora il conferimento sia effettuato in una società di capitali, l'agevolazione spetta solo se le azioni o quote assegnate a fronte del conferimento consentano di conseguire o integrare il controllo, ai sensi dell'art. 2359, co. 1, n. 1), c.c.
Invece le formalità di trascrizione e voltura catastale sono esenti dalle imposte ipotecaria e catastale solo se relative all'atto di donazione di un'azienda. Se dunque, come nel caso di specie, il conferimento ha ad oggetto un'azienda comprensiva di un bene immobile, deve essere assoggettato all'imposta di registro in misura fissa, e alle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale.
Redazione MAP
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