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Il decreto legislativo di recepimento della direttiva 2007/36/CE consente un lungo periodo di preparazione alle società destinatarie delle sue norme.
La nuova disciplina (fatta eccezione per le disposizioni sulla "società di gestione accentrata", in vigore subito dopo l'ordinario periodo di vacatio legis di 15 giorni a decorrere dalla pubblicazione della legge in «Gazzetta Ufficiale») viene resa applicabile «alle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo il 31 ottobre 2010».
Le assemblee di bilancio della prossima primavera saranno ancora da svolgere con il "vecchio rito".
Le società che intendano tenere assemblee verso fine 2010 dovranno considerare che le modalità di pubblicazione dell'avviso di convocazione dei soci non saranno più quelle in vigore oggi ma che occorrerà procedere (se si tratta di un avviso diramato, come detto, dal 1° novembre 2010 in avanti) mediante pubblicazione dell'avviso sul proprio sito internet (nel rispetto dei nuovi termini prescritti dalla legge) e seguire le altre modalità che la Consob intenderà indicare in un regolamento da emanare entro sei mesi (in base al nuovo articolo 125-bis del Tuf).
Se si tratta di assemblea convocata per l'elezione dell'organo amministrativo, il nuovo comma 1-bis dell'articolo 147-ter del Tuf dispone che:
Nuove regole anche per le assemblee di bilancio convocate dal 1° novembre 2010 in avanti.
Sono tre gli eventi da coordinare; tre i termini da rispettare:
Secondo il nuovo comma 1-ter dell'articolo 154-ter del Tuf, il progetto di bilancio d'esercizio (insieme con la relazione sulla gestione) va comunicato dagli amministratori al collegio sindacale e alla società di revisione almeno quindici giorni prima della pubblicazione sul sito internet della società della "relazione finanziaria annuale", delle relazioni della società di revisione e del collegio sindacale di cui all'articolo 153 del Tuf.
La data di questa pubblicazione sul sito internet della società deve precedere di almeno ventuno giorni quella di svolgimento dell'assemblea.
A decorrere dalla data di pubblicazione in internet, i documenti vanno messi a disposizione presso la sede sociale (e si debbono seguire le altre eventuali regole disposte da Consob con proprio regolamento).
IL SOLE 24 ORE