Home » Canale Tematico - Finanza agevolata » Approfondimenti » E' entrato in vigore il nuovo regolamento generale...

Finanza agevolata

E' entrato in vigore il nuovo regolamento generale di esenzione.

16.10.2008 Le principali condizioni e indicazioni per l'esenzione.

Il Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L. 214/3 del 9 agosto ed entrato in vigore il 29 agosto, riordina la materia degli aiuti in esenzione e consolida in un unico testo le norme precedentemente disciplinate da cinque distinti regolamenti, nonché le indicazioni contenute negli  orientamenti comunitari su altre categorie di aiuti di Stato orizzontali (ricerca e sviluppo, innovazione, tutela ambientale).

Sono altresì ampliate le categorie di aiuto che, rispettando le condizioni stabilite dal regolamento, potranno essere istituite dagli Stati aderenti, senza procedere alla preventiva notifica e senza attendere l'assenso della CE che ne attesti la legittimità e la compatibilità con le regole della concorrenza.
Si tratta quindi di una semplificazione amministrativa e di un quadro normativo al quale si dovrà fare riferimento (anche esplicito, nel testo della norma da adottare) per concedere gli incentivi che si riveleranno opportuni per far fronte alle inefficienze del mercato.

Le categorie di aiuto, già oggetto di precedenti regolamenti di esenzione che erano scaduti o che sono stati abrogati sono:

  • aiuti a finalità regionale (ex Regolamento 1628/2006, abrogato);
  • aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI (ex Regolamento 70/2001 e Regolamento 2204/2002, scaduti il 30.6.2008);
  • aiuti alla formazione (ex Regolamento 68/2002, scaduto il 30.6.2008);
  • aiuti alla ricerca e sviluppo (ex Reg. 364/2004 che modificava il Reg. 70/2001 estendendone il campo d'applicazione a questo tipo di interventi da parte delle PMI).

Le nuove categorie che non beneficiavano dell'esenzione e che sono state introdotte sono:

  • aiuti a piccole imprese di recente costituzione a partecipazione femminile;
  • aiuti per la tutela ambientale (già oggetto di apposita disciplina comunitaria dell'1.4.2008);
  • aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (anche in questo caso sono stati definiti criteri di compatibilità a partire dall'esperienza acquisita con la disciplina specifica emanata il 30.12.2006);
  • aiuti alle PMI per servizi di consulenza e per la partecipazione a fiere;
  • aiuti sotto forma di capitale di rischio (già oggetto di una comunicazione della Commissione del 21.8.2001 e degli orientamenti espressi il 18.8.2006);
  • aiuti in favore dei lavoratori svantaggiati e disabili.
Nella tabella si riassumono le principali condizioni per l'esenzione.

Resta fermo che le misure di aiuto non comprese in questo Regolamento generale, o che eccedono per limiti di importo o per altre caratteristiche, resteranno soggette alla tradizionale procedura della notifica. 

Ulteriori elementi di novità sono rappresentati dalla precisazione della metodologia di calcolo dei sovraccosti, dai quali nella maggior parte dei casi non si devono più detrarre i vantaggi in termini di minori costi negli anni immediatamente successivi alla realizzazione dell'investimento, e dalla ridefinizione della categoria di "imprese in difficoltà" .
Per queste sono stati indicati parametri certi: nel caso di società a responsabilità illimitata, o quando almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata, si considera in difficoltà una PMI che abbia perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi. Indipendentemente dal tipo di società, l'impresa è in difficoltà qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.

Continuano ad essere esclusi dal regolamento di esenzione gli aiuti destinati all'esportazione, quelli condizionati all'impiego di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione, gli aiuti ad hoc concessi alle grandi imprese, nonché gli aiuti alle imprese in difficoltà e quelli diretti ai settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura (ma possono rientrare gli aiuti alla formazione, alla ricerca, sviluppo e innovazione, a favore dei lavoratori svantaggiati e disabili, sotto forma di capitale di rischio),  all'industria carboniera (con l'eccezione degli aiuti alla formazione, alla ricerca, sviluppo e innovazione, per la tutela ambientale), all'industria siderurgica, alle costruzioni navali, alle fibre sintetiche.

Il cumulo di più aiuti (esentati, in de minimis, o derivanti da altri finanziamenti della Comunità) sugli stessi costi è ammesso, purché il cumulo non porti al superamento dei limiti di intensità agevolativa o degli importi di aiuto più elevati stabiliti da questo regolamento generale di esenzione. Sono previste eccezioni per gli aiuti in favore dei lavoratori disabili, per gli aiuti sotto forma di capitale di rischio e per le imprese innovative.


Eurogroup - Settore Finanza Agevolata

Versione stampabile

Chi siamo

Eurogroup, da oltre vent'anni, fornisce un'ampia gamma di servizi di consulenza alla piccola e media impresa.

Contattaci Dove siamo
Prima visita

Prima visita?

La tua prima visita?
In questa sezione tutte
le informazioni utili.

Mappa del sito

my Eurogroup

my Eurogroup

L’area riservata alle aziende della community Eurogroup: esserci migliora la gestione della tua impresa.

Il videogiornale on line specializzato in temi di interesse per il mondo delle imprese.

Tg Eurogroup

Sportelli on-line

Le Banche al servizio della tua Impresa!
Un canale di comunicazione privilegiato con gli Istituti di Credito partner di Eurogroup.

Accedi agli sportelli On-line