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Il Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L. 214/3 del 9 agosto ed entrato in vigore il 29 agosto, riordina la materia degli aiuti in esenzione e consolida in un unico testo le norme precedentemente disciplinate da cinque distinti regolamenti, nonché le indicazioni contenute negli orientamenti comunitari su altre categorie di aiuti di Stato orizzontali (ricerca e sviluppo, innovazione, tutela ambientale).
Sono altresì ampliate le categorie di aiuto che, rispettando le condizioni stabilite dal regolamento, potranno essere istituite dagli Stati aderenti, senza procedere alla preventiva notifica e senza attendere l'assenso della CE che ne attesti la legittimità e la compatibilità con le regole della concorrenza.
Si tratta quindi di una semplificazione amministrativa e di un quadro normativo al quale si dovrà fare riferimento (anche esplicito, nel testo della norma da adottare) per concedere gli incentivi che si riveleranno opportuni per far fronte alle inefficienze del mercato.
Le categorie di aiuto, già oggetto di precedenti regolamenti di esenzione che erano scaduti o che sono stati abrogati sono:
Le nuove categorie che non beneficiavano dell'esenzione e che sono state introdotte sono:
Resta fermo che le misure di aiuto non comprese in questo Regolamento generale, o che eccedono per limiti di importo o per altre caratteristiche, resteranno soggette alla tradizionale procedura della notifica.
Ulteriori elementi di novità sono rappresentati dalla precisazione della metodologia di calcolo dei sovraccosti, dai quali nella maggior parte dei casi non si devono più detrarre i vantaggi in termini di minori costi negli anni immediatamente successivi alla realizzazione dell'investimento, e dalla ridefinizione della categoria di "imprese in difficoltà" .
Per queste sono stati indicati parametri certi: nel caso di società a responsabilità illimitata, o quando almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata, si considera in difficoltà una PMI che abbia perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi. Indipendentemente dal tipo di società, l'impresa è in difficoltà qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.
Continuano ad essere esclusi dal regolamento di esenzione gli aiuti destinati all'esportazione, quelli condizionati all'impiego di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione, gli aiuti ad hoc concessi alle grandi imprese, nonché gli aiuti alle imprese in difficoltà e quelli diretti ai settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura (ma possono rientrare gli aiuti alla formazione, alla ricerca, sviluppo e innovazione, a favore dei lavoratori svantaggiati e disabili, sotto forma di capitale di rischio), all'industria carboniera (con l'eccezione degli aiuti alla formazione, alla ricerca, sviluppo e innovazione, per la tutela ambientale), all'industria siderurgica, alle costruzioni navali, alle fibre sintetiche.
Il cumulo di più aiuti (esentati, in de minimis, o derivanti da altri finanziamenti della Comunità) sugli stessi costi è ammesso, purché il cumulo non porti al superamento dei limiti di intensità agevolativa o degli importi di aiuto più elevati stabiliti da questo regolamento generale di esenzione. Sono previste eccezioni per gli aiuti in favore dei lavoratori disabili, per gli aiuti sotto forma di capitale di rischio e per le imprese innovative.
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