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Pronto per la pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale» il decreto del ministero dello Sviluppo economico sul credito d'imposta destinato a incentivare il sostenimento dei costi per le attività di ricerca e sviluppo precompetitivo delle imprese operanti in Italia.
Coerentemente con le regole fissate dalla Finanziaria 2007, il documento, varato di concerto con il ministero del l'Economia, individua gli obblighi di comunicazione a carico delle imprese. Il provvedimento definisce anche le attività di ricerca e sviluppo agevolabili e le modalità di verifica e accertamento dell'effettività delle spese sostenute e della loro coerenza con le disposizioni comunitarie. Una sorta di approfondimento di quelle che erano le linee di indirizzo contenute nel testo della legge 296 del 2006. Legge che è ancora in attesa di nuovi chiarimenti.
A una prima analisi, il decreto varato dallo sviluppo economico sembra per certi versi più restrittivo degli indirizzi comunitari contenuti nella comunicazione della Commissione Ue 2006/C 323/2001. Mentre per altri versi appare "pericolosamente" più generoso.
Considerato che il bonus è utilizzabile per le attività realizzate nel 2007 e che da qui a fine mese si dovranno chiudere i bilanci ordinari delle società, è evidente che il dibattito dovrà essere, nei prossimi giorni, serrato e approfondito.
Per quanto riguarda le attività agevolate, infatti, il decreto lascia ampi spazi di discrezionalità quando ammette anche «lavori sperimentali o teorici, svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette». Una formula, questa, che sembra addirittura svincolare l'oggetto della ricerca dalla sua possibile utilizzazione in campo produttivo.
Ampio spazio viene, poi, dato alla ricerca che mira ad acquisire conoscenze per mettere a punto nuovi servizi. Su questo aspetto viene dato il via libera anche all'acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni non solo per prodotti o processi ma anche, appunto, per «servizi nuovi, modificati o migliorati».
La formula viene peraltro estesa nel momento in cui si precisa che rientrano tra quelle agevolabili le «attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi».
Sfidando la compatibilità con la normativa comunitaria vengono ritenuti ammissibili al beneficio anche i costi per la realizzazione di un prototipo, se questo diventa prodotto commerciale finale.
Ma solo quando il costo di fabbricazione del prototipo è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Una formula larga dunque, ma nel contempo troppo generica per autorizzare operazioni al limite.
Ciò soprattutto perché l'impresa beneficiaria non è tenuta a inviare una comunicazione preventiva all'agenzia delle Entrate o al ministero riguardante il progetto per il quale s'intende beneficiare del bonus.
Dei costi sostenuti e ritenuti ammissibili dal ministero si dovrà dare solo indicazione, a pena di decadenza, in una sezione particolare della dichiarazione dei redditi. In sostanza, la comunicazione è successiva al sostenimento delle spese e necessariamente postumi saranno i controlli, delegati ai tecnici dell'Erario. In casi di particolare complessità, i tecnici potranno richiedere anche il conforto operativo dei colleghi del ministero dello Sviluppo economico.
Il Sole 24 Ore - Amedeo Sacrestano e Benedetto Santacroce
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