|
Una spinta alle soluzioni soft delle crisi d'impresa.
La manovra del Governo, giunta all'ultimo passaggio con il voto della Camera a breve, punta anche a rendere più appetibile il ricorso a concordati preventivi, accordi di ristrutturazione e piani attestati.
Tre possibilità di fuoriuscita non traumatica nel segno dell'intesa tra imprenditore e creditori.
Ma anche tre soluzioni che, in parte inedite (come accordi di ristrutturazione e piani attestati, in parte tradizionali (concordati preventivi), ma profondamente rivisitate dalla riforma della Legge fallimentare, stentano a decollare.
Così, il progetto che si è via via delineato prevede la messa in campo di incentivi sia di natura civilistica sia penale.
Quanto ai primi, viene previsto l'inserimento nella categoria dei crediti prededucibili, quelli che devono essere soddisfatti prima dei crediti concorsuali, dei finanziamenti erogati da banche e intermediari in esecuzione di concordati e accordi di ristrutturazione.
Oppure, la medesima corsìa preferenziale viene assegnata ai finanziamenti erogati dagli stessi soggetti in vista della domanda di ammissione al concordato di omologazione dell'accordo.
Una previsione che trova il fondamento nella necessità di favorire il più possibile l'afflusso di nuovi mezzi a imprese certo in crisi ma non ancora in insolvenza conclamata o liquidazione.
Ma la manovra inserisce tra i crediti prededucibili anche quelli dei professionisti che sono chiamati con la loro relazione ad attestare la fattibilità del progetto dell'imprenditore poi tradotto nel concordato o nell'accordo.
Puntano invece a mettere al sicuro la fase delle trattative per la conclusione di un concordato o di un accordo le disposizioni che definiscono la procedura per ottenere dal tribunale un "ombrello" di 60 giorni per chiudere l'intesa con la maggioranza dei crediti.
L'imprenditore, per potere evitare le azioni cautelari o esecutive dei creditori, deve presentare una domanda al tribunale, corredandola con la documentazione prevista per il concordato, con una proposta di intesa e con una dichiarazione che vale come autocertificazione che testimonia come sulla proposta siano in corso trattative con creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti.
Alla domanda va allegata anche la relazione di un professionista che certifica l'idoneità della proposta ad assicurare il pagamento anche dei creditori dissenzienti.
Al tribunale tocca un controllo sulla completezza della documentazione e sul trattamento riservato ai creditori che non aderiranno; poi con decreto potrà stabilire la sospensione che dovrà comunque trovare pubblicità sul Registro imprese.
Dell'intervento fa però parte anche un aspetto penale che, accogliendo le sollecitazione che in questi mesi erano state avanzate dalle associazioni di categoria (da Confindustria all'Abi, allinea la disciplina dei delitti fallimentari a quella civilistica.
Per effetto della nuova norma saranno esentate dalla contestazione dei reati di bancarotta preferenziale e bancarotta semplice tutte le operazioni realizzate in esecuzione di un concordato, di un accordo di ristrutturazione o, novità assoluta, anche di un piano attestato.
La misura riconosce l'esistenza di un problema (come del resto faceva un disegno di legge delega del Governo in discussione alla Camera sull'amministrazione straordinaria e la riforma della bancarotta) e cioè il rischio di depotenziare le soluzioni alternative al fallimento a causa della possibilità di un'aggressione penale alle intese raggiunte, nelle varie forme, tra imprenditore e creditore.
IL SOLE 24 ORE
Giovanni Negri