|
Per superare le crisi d'impresa occorrono regole efficaci. In Italia la legge fallimentare del 2006 è nata con un'asimmetria - la parte penale non è coordinata con quella civile - con effetti negativi che possono essere pesanti per imprese, lavoratori, banche e fornitori.
La manovra del governo offre un'occasione per affrontare il tema. Il sistema paese è in una fase delicata. Migliaia d'imprese sono in tensione economica, affrontano una crisi vera. In una tale congiuntura è fondamentale avere un buon disegno delle regole.
Nel gennaio 2006 l'Italia ha dato un volto alla legislazione per gestire le crisi aziendali.
Per creare gli incentivi per tutti gli attori sono stati previsti nuovi strumenti, a vantaggio delle forme di ristrutturazione: il concordato preventivo, gli accordi di ristrutturazione, i piani di risanamento.
Tra questi strumenti, è previsto sul piano dei diritti l'esenzione dall'azione revocatoria.
Per ragioni di efficienza ed equità, occorre dare certezza a chi s'impegna in un piano di ristrutturazione che ex ante è giudicato corretto ed efficace di non rischiare di essere colpito ex post, nel caso in cui il piano non producesse gli esiti sperati per almeno uno degli attori in gioco.
La legge ha però un'asimmetria: la garanzia civilista di assenza dell'azione revocatoria non è stata accompagnata dal parallelo disegno delle norme penali, per cui rimane il rischio che possano essere attivate le ipotesi di reato della bancarotta fallimentare e semplice.
Questo rende il disegno meno efficace, in quanto incrina il quadro di certezza per chi si assume la responsabilità di un risanamento.
L'asimmetria è stata rilevata fin dalle prime valutazioni.
Anche la Banca d'Italia ha sottolineato l'esigenza di completare la riforma con la revisione dei reati fallimentari, per evitare il rischio di attenuarne l'efficacia.
La banca ha rimarcato l'esigenza di ridurre l'incertezza sul perimetro delle sanzioni che possono colpire chi si impegna in finanziamenti che eseguono i piani di ristrutturazione.
Occorre prevedere la non configurabilità del reato nei casi di condotte realizzate in esecuzione di operazioni di risanamento stragiudiziali.
Dei danni dell'asimmetria si stanno rendendo conto gli imprenditori che sperimentano ritrosia nei loro finanziatori - le banche, ma non solo - ad avviare insieme gli strumenti di ristrutturazione.
L'incertezza riduce la possibilità d'accordo, quindi di rilancio, magari solo posticipando, aggravandola, la crisi d'impresa.
Eliminando l'incertezza gli alibi normativi verrebbero meno.
Un emendamento alla manovra del governo si avvia a sanare l'asimmetria, esentando dai reati di bancarotta le procedure di risanamento: concordato preventivo, accordi di ristrutturazione del debito, piani attestati.
L'emendamento è divenuto famoso, o famigerato, con gli appellativi più diversi: salva-manager, salva-bancarottieri. In uno dei tre possibili casi - i piani di ristrutturazione attestati da una società di revisione o da un revisore contabile - il procedimento non passa attraverso una corte, ma è certificato da un privato.
L'assenza di certificazione pubblica autorizza dubbi e critiche, anche aspre.
Il certificatore privato è senza responsabilità?
No: i professionisti che certificano un piano aziendale di ristrutturazione si assumono le responsabilità - comprese quelle penali - riguardo a fondatezza e correttezza del piano.
Ciò significa che gli incentivi del certificatore privato sono allineati all'obiettivo della normativa almeno quanto quelli del certificatore pubblico, a meno di non pensare che il certificatore privato sia sempre e irrimediabilmente distorto e deviato rispetto a un certificato pubblico che è invece sempre corretto e allineato.
Per chi nutre questo tipo di pregiudizio, si potrebbe pensare alla nomina del certificatore privato da parte del giudice, che renderebbe la procedura meno efficiente. Ma c'è il tempo di fare questo tipo di modifiche?
Oppure, in perenne attesa del rimedio ideologicamente migliore, ci teniamo una legge asimmetrica?
IL SOLE 24 ORE
Donato Masciandaro