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Internazionalizzazione

Cenni all'arbitrato internazionale ed alla Convenzione di New York del 1958.

21.07.2008 Contrattualistica internazionale: liti ad arbitrato.

In sede di composizione delle controversie in materia di commercio internazionale è sempre più frequente - e spesso consigliabile - che le parti optino per un'alternativa alla giurisdizione nazionale competente: lo strumento più diffuso è l'arbitrato.

L'arbitrato è una forma di risoluzione delle controversie demandata alla volontà negoziale delle parti che si affidano a soggetti terzi. 
È un giudizio privato che si svolge davanti a uno o più arbitri (sempre in numero dispari), scelti fra esperti della materia oggetto del contendere; esso può essere previsto dalle parti ab origine, mediante inserimento nel contratto di una clausola compromissoria  oppure può essere scelto come mezzo di risoluzione a controversia già sorta, tramite la sottoscrizione di un compromesso arbitrale. 
La clausola o il compromesso devono essere redatti per iscritto e contenere quante più informazioni possibili in merito alla procedura arbitrale specificando, in particolare la lingua e il luogo dell'arbitrato, la camera arbitrale prescelta (nel caso di arbitrato amministrato), il criterio di ripartizione dei costi, se gli arbitri dovranno decidere in base ad una normativa nazionale (e se sì, quale) o secondo equità.

In materia di arbitrato internazionale la convenzione più importante è la Convenzione di New York del 10 giugno 1958 sul Riconoscimento e l'esecuzione dei lodi arbitrali stranieri (la "Convenzione di NY") ratificata da oltre 120 Paesi, col risultato che i lodi arbitrali stranieri godono di un riconoscimento internazionale superiore a quello delle sentenze straniere (numerosi Paesi membri della Convenzione di NY non hanno invece stipulato con l'Italia un trattato bi- o multilaterale di mutuo riconoscimento delle sentenze, ad esempio gli Stati Uniti)

Si raccomanda di verificare sempre che lo Stato nel quale il lodo deve essere reso esecutivo sia membro della Convenzione di NY. 
L'arbitrato diventa allora un sistema di risoluzione della controversia conveniente per diversi motivi: 

i) i tempi notevolmente ridotti, 
ii) gli arbitri sono esperti nella materia oggetto di controversia, 
iii) il procedimento è confidenziale, 
iv) la procedura è semplice e flessibile, 
v) il lodo costituisce titolo esecutivo, 
vi) gli arbitri possono fare riferimento agli usi commerciali ed alla lex mercatoria.  

Qualora invece il paese della controparte non sia membro della Convenzione di NY la scelta dell'arbitrato è sconsigliabile.

La Convenzione di NY si applica al "riconoscimento ed all'esecuzione delle sentenze arbitrali che sono rese nel territorio di uno Stato diverso da quello in cui il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze sono richiesti e che concernono controversie tra persone fisiche o giuridiche. Essa si applica altresì alle sentenze arbitrali che non sono considerate come sentenze nazionali nello Stato in cui il loro riconoscimento e la loro esecuzione sono richiesti" (articolo 1).

Ciò che conta è che il paese in cui il lodo deve essere eseguito abbia ratificato la Convenzione di NY. Il criterio di applicabilità della Convenzione di NY è che il luogo di svolgimento dell'arbitrato si trovi all'estero, mentre è irrilevante la nazionalità delle parti.

Tra i Paesi aderenti alla Convenzione di New York del 1958 ricordiamo: in Europa, Albania, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Lituania, Macedonia, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Romania, Russia, Serbia e Montenegro, Svizzera, Svezia, Turchia, Ungheria; e, nel resto del mondo, Brasile, Cile, Uruguay, Venezuela, Canada, Algeria, Egitto, Kenya, Marocco, Mauritania, Nigeria, Zambia, Giordania, India, Cina, Giappone, Australia, Nuova Zelanda.

I costi dell'arbitrato sono cospicui e normalmente il lodo ne determina la ripartizione finale, salvo l'obbligo di anticipazione che incombe su entrambe le parti. Le parti possono comunque individuare i criteri di ripartizione di tali costi.

Per avere un'idea dell'entità delle spese connesse ad una procedura arbitrale si potrà fare riferimento alla tavola dei costi di amministrazione e degli onorari degli arbitri della Corte internazionale dell'Arbitrato della CCI (Camera di Commercio Internazionale) pubblicata sul sito istituzionale di quest'ultima, ai quali andranno aggiunti gli onorari dei legali e le spese vive inerenti la procedura.


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