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"Il prestatore di servizi è tenuto a fornire ai destinatari del servizio, sin da prima di qualsiasi stipulazione di contratto con questi ultimi, oltre al suo indirizzo di posta elettronica, altre informazioni che consentano una presa di contatto rapida nonché una comunicazione diretta ed efficace.
Tali informazioni non debbono obbligatoriamente corrispondere ad un numero di telefono.
Esse possono consistere in una maschera di richiesta di informazioni elettronica, tramite la quale i destinatari del servizio possono rivolgersi in internet al prestatore di servizi e alla quale quest'ultimo risponde per posta elettronica, fatte salve situazioni in cui un destinatario del servizio, che, dopo la presa di contatto per via elettronica con il prestatore di servizi, si trovi privato dell'accesso alla rete elettronica, chieda a quest'ultimo l'accesso ad una via di comunicazione non elettronica".
La Corte di Giustizia ha così aderito (in parte) alle richieste dell'Avvocato Generale, secondo cui "è inconcepibile pensare che la direttiva obblighi soggetti operanti nella rete ad offrire sempre agli interessati la possibilità di un'assistenza telefonica, come non è nemmeno richiesto dalla direttiva sulla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza né dalla direttiva sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori.
Queste due direttive, inoltre, nel disciplinare le informazioni di cui l'utente deve disporre prima della stipulazione del contratto, consentono di fornire tali dati con ogni mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a distanza impiegata.
Allo stesso tempo qui entra in gioco il principio di proporzionalità, poiché il decimo `considerando' della direttiva limita le misure previste dalla direttiva al minimo necessario per raggiungere l'obiettivo del buon funzionamento del mercato interno. Un'interpretazione letterale della norma controversa, oltre a pregiudicare lo sviluppo del commercio elettronico, eccederebbe quanto strettamente indispensabile tanto per assicurare un mercato interno adeguato quanto per «comunicare direttamente ed efficacemente» con il prestatore".
(Corte di Giustizia CE, Sentenza 16 ottobre 2008: Direttiva 2000/31/CE - Art. 5, n. 1, lett. c) - Commercio elettronico - Prestatore di servizi tramite internet - Posta elettronica).
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