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Internazionalizzazione

La conclusione del contratto nel commercio internazionale.

22.05.2008 La conclusione del contratto nel commercio internazionale in assenza di condizioni generali.

Esaminiamo in sintesi i passaggi che scandiscono il meccanismo di conclusione del contratto negli ordinamenti di common law e nel contesto internazionale, tenendo presente che, mentre in generale un contratto può dirsi concluso quando le volontà delle parti si incontrano, nella prassi commerciale questo momento non è così facilmente individuabile.
 
Secondo il diritto anglosassone il contratto si considera concluso quando il proponente viene a conoscenza dell'acceptance (o assent) - accettazione - della sua offer - proposta - da parte del destinatario. 
Nei casi di contratti tra assenti, qualora l'eventuale accettazione o rifiuto - rejection - vengano comunicati a mezzo posta, il meccanismo della conclusione del contratto opera secondo la c.d. mail box rule e il contratto si considera concluso nel momento in cui viene spedita la lettera di accettazione.

Al contrario, nel caso di accettazione via telefono, fax, email  (senza che si ricorra alla spedizione postale) il contratto è concluso al momento del ricevimento della medesima da parte del destinatario (acceptance is effective on receipt).

Negli Stati Uniti la conclusione del contratto avviene quando l'accettazione viene in qualche modo esternata dal destinatario della proposta - acceptance is put out of the offeree's possession -; se l'accettazione viene comunicata by mail ricadiamo nell'applicazione della mail box rule e il contratto si intenderà concluso al momento della spedizione dell'accettazione da parte del destinatario della proposta, mentre in tutti gli altri casi (vedi paragrafo precedente) l'accettazione avviene quando il proponente ne ha conoscenza.

Dunque le regole di common law sulla formation of contract sono le medesime in U.K. e in U.S.

L'offerta può essere revocata da parte del proponente - revocation - prima che intervenga l'accettazione, oppure, nel caso dei contratti tra assenti, prima che sia stata spedita la lettera di accettazione. La revocation ha effetto dal momento in cui viene comunicata dal proponente al destinatario; questo meccanismo non si applica nel caso di mail box rule, che non ammette revoca una volta spedita la lettera di accettazione.

Appare chiara su questo punto la differenza con il nostro ordinamento che consente invece la revoca dell'accettazione purché il proponente ne abbia conoscenza prima dell'accettazione (Art. 1328, secondo comma, c.c.).

Alcune analogie con il diritto inglese si riscontrano nel principio secondo cui un'accettazione non conforme alla proposta equivale ad un rifiuto della proposta - rejection - e ad una nuova proposta (o controproposta) - counteroffer -, nonché nella possibilità per il proponente di formulare una proposta irrevocabile, rinunciando al diritto di revoca. La proposta irrevocabile è definita option nel linguaggio giuridico anglosassone, firm offer nell'ambito dello Uniform Commercial Code, U.C.C. statunitense.

Procedendo con le analogie tra gli ordinamenti, è un principio ormai consolidato che l'accettazione in senso formale possa essere sostituita dall'inizio dell'esecuzione. E' il caso dell'acceptance by performance/by conduct, alternativa dunque all'acceptance by promise.

Nei contratti commerciali internazionali che richiamano l'applicazione dei principi Unidroit il contratto sarà concluso "sia con l'accettazione dell'offerta, sia con un comportamento delle parti che dimostri con sufficiente certezza il raggiungimento dell'accordo" (Unidroit 2004, 2.1.1.).

La convenzione di Vienna del 1980 contiene previsioni molto vicine a quelle del nostro codice civile. Il momento di conclusione del contratto è individuato nella conoscenza dell'accettazione da parte del proponente ovvero nella condotta del destinatario della proposta da cui appare chiara la volontà di dare esecuzione al contratto.

I principi di European Contract Law ricalcano il modello del nostro codice civile e della convenzione di Vienna quanto alla conclusione del contratto tramite la comunicazione dell'accettazione; se invece viene dato inizio all'esecuzione del contratto  la formazione del contratto avviene quando il proponente ne viene a conoscenza.

È opportuno a questo punto approfondire il tema dell'accettazione non conforme alla proposta. Modified acceptance or counteroffer?

I principi Unidroit prevedono che: "Una risposta ad un'offerta volta ad essere un'accettazione, ma che contiene aggiunte, limitazioni o altre modificazioni è un rifiuto dell'offerta e vale come controproposta. Tuttavia, una risposta ad un'offerta volta ad essere un'accettazione, ma che contiene clausole aggiunte o difformi che non alterano sostanzialmente i termini dell'offerta, costituisce accettazione, a meno che l'autore dell'offerta, senza ingiustificato ritardo, non si opponga a queste differenze. In caso contrario, il contenuto del contratto è il contenuto dell'offerta con le modificazioni nell'accettazione" (Unidroit 2004, 2.1.11).

La convenzione di Vienna tuttavia rimane meno flessibile rispetto ai principi Unidroit sul tema dell'accettazione non conforme in virtù di condizioni aggiuntive o diverse - additional or different terms (ovvero  amendments) - che viene in effetti considerata una controproposta.

I principi di European Contract Law riservano maggiore flessibilità alla questione delle modifiche contrattuali; una proposta si intenderà accettata se le modifiche non sono sostanziali - material - e se risulta chiara la volontà di aderire alla proposta.

Negli Stati Uniti la posizione piuttosto rigida del common law è rappresentata dalla mirror image rule, che considera il contratto concluso quando l'accettazione corrisponde pienamente alla proposta (come "un'immagine allo specchio"); negli ultimi decenni tuttavia i giudici hanno preferito mitigare questa rigidità ammettendo che i minor changes (le modifiche non sostanziali) non siano fattori impeditivi alla conclusione del contratto. Su questa linea anche l'Art. 2.204 del U.C.C. (che però, lo ricordiamo, regola unicamente i casi di sale of goods), che rispetto alla conclusione del contratto stabilisce la priorità della existence of the agreement, palesata dai contraenti formalmente oppure per facta concludentia, sulle technicalities relative al meccanismo di proposta e accettazione.

A tale proposito si consiglia la lettura del seguente approfondimento:

La conclusione del contratto mediante invio di condizioni generali 

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