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L'analisi degli istituti giuridici e della terminologia è riferita al contesto anglosassone. Affinché, secondo il diritto inglese, venga in essere un contratto valido si richiede innanzitutto l'incontro di proposta - proposal/offer - e accettazione - acceptance -, nonché la capacità di agire dei contraenti - capacity - e la loro volontà di obbligarsi - intention to create legal relations -; altro requisito essenziale è la consideration, che consiste nel "corrispettivo" o nella "prestazione" in cui si sostanzia lo scambio di valori del contratto ("value sent for value received").
L'invalidità del contratto- invalidity - può prendere le forme della nullità - nullity, voidness - ovvero dell'annullabilità - voidability -. Anche nel diritto inglese la nullità è una forma più grave di invalidità, l'annullabilità è meno grave e porta conseguenze differenti dalla nullità. Un contratto è void (ovvero nul), ossia "nullo" non produce effetti giuridici ("a void contract has no legal effect").
Questo accade nelle ipotesi in cui manchi un elemento essenziale del contratto, ad esempio la consideration, ovvero si è incorsi in un errore - mistake - relativo alla persona del contraente - identity - ovvero all'oggetto del contratto - object, subject matter, scope -.
Un contratto è nullo anche qualora sia contrario a principi inderogabili dell'ordinamento, o perché persegue fini illeciti o volti a violare la legge: in questi casi, si parlerà di unlawfulness/illegality of contract - illiceità del contratto.
Un contratto è voidable, ossia "annullabile" quando:
Il contratto è annullabile anche nei casi di misrepresentation, cioè di false o inesatte dichiarazioni di uno dei contraenti finalizzate alla conclusione del contratto, dichiarazioni che sono relative ad elementi essenziali (material) del rapporto contrattuale e quindi determinanti per il consenso. Una fattispecie molto simile a quella descritta dall'art. 1439 del nostro codice civile, dal quale però il diritto inglese si differenzia in quanto il contratto sarà annullabile anche nei casi in cui la misrepresentation sia stata colposa - negligent - o non intenzionale - innocent -.
Il contratto voidable produce effetti giuridici fino a quando non viene annullato; la parte dalla quale non dipende l'annullabilità del contratto (non-defaulting party) può anche decidere di convalidare il contratto annullabile ("to affirm a voidable contract").
La terminologia giuridica inglese è molto varia quando si tratta di definire l'"annullamento", che nel caso di misrepresentation sarà individuato dal termine rescission (verbo: to rescind). Negli altri casi per definire l'"annullamento" di un contratto si utilizzano generalmente costrutti quali "to set aside", "to make void (or null)", "to annul", "to avoid".
In merito alla materia trattata si consiglia la lettura dei seguenti approfondimenti:
La conclusione del contratto nel commercio internazionale.
La conclusione del contratto internazionale mediante invio di condizioni generali.
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