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Internazionalizzazione

Polizze di assicurazione del credito all'esportazione.

14.07.2008 Sintesi degli elementi principali delle polizze di assicurazione del rischio all'esportazione.

Il mercato italiano delle assicurazioni del credito all'esportazione risulta tra i meno sviluppati dell'Europa comunitaria, anche se dalla fine degli anni '90 le statistiche dimostrano una certa inversione di tendenza, confermata dal 2002 in poi. Parallelamente alla crescita del mercato globale dovrebbe aumentare anche la consapevolezza degli esportatori che il ricorso allo strumento dell'assicurazione del credito costituisce un investimento indispensabile soprattutto per certe operazioni e, in ogni caso, uno strumento opportuno in una strategia imprenditoriale di espansione a medio-lungo termine.

Per definire in estrema sintesi l'effetto del contratto di assicurazione, possiamo ricorrere a quanto previsto dal nostro Codice Civile, a norma del quale "l'assicurazione è il contratto con il quale l'assicuratore, verso il pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro" (articolo 1882).

È possibile evidenziare le principali caratteristiche delle polizze con specifico riferimento all'assicurazione del credito all'esportazione.

Valore assicurabile - scoperto obbligatorio.
La natura del contratto di assicurazione delineato dal Codice Civile italiano impedisce che lo stesso valga ad esonerare da qualsiasi rischio l'imprenditore in relazione alla propria attività o ad un singolo affare. In sostanza l'assicurato deve partecipare al rischio nella sua veste di imprenditore e pertanto deve sopportare almeno una parte del mancato guadagno, ragione per cui il risarcimento non copre mai il 100% di quest'ultimo. Questa quota costituisce il rischio dell'imprenditore / esportatore, limitabile, secondo il prodotto prescelto, ma non eliminabile, se non con il ricorso a più articolate operazioni assicurative.
Fido.
Costituisce il limite di credito entro il quale la Compagnia assicurativa accorda la propria garanzia.
Premio - costi.
Costituisce nei contratti di assicurazione il corrispettivo versato dall'assicurato per godere della prestazione assicurativa da parte dell'assicuratore. Nelle polizze di assicurazione del credito all'esportazione, la determinazione del premio è operazione complessa che tiene conto di numerose variabili, connesse all'assicurato (situazione finanziaria, esposizioni medie e massime, settore merceologico, statistiche dei crediti, gestione degli stessi, modalità di pagamento accettate, ecc.), ed alla tipologia dei clienti e dei Paesi nei quali opera.

A mero titolo esemplificativo, fatti salvi gli importi minimi dei premi che talune compagnie assicurative prevedono, le percentuali dei premi possono generalmente variare dallo 0,30% circa all'1,20%, calcolati sul valore delle forniture assicurate.

Oltre al premio occorre tenere conto degli altri costi di attivazione della polizza, quali il costo per aggiornamento della posizione dell'assicurato e per le spese di informazione relative ai singoli nominativi dei clienti assicurati.

Rischio garantito.
Con l'assicurazione, l'impresa può tutelarsi dal rischio politico (di cui abbiamo già parlato nei nostri approfondimenti) e dal rischio commerciale.

In relazione al rischio commerciale, si distingue tra insolvenza di diritto, quando il termine costitutivo del sinistro sorge con la sottoposizione ad una procedura concorsuale (fallimento, liquidazione coatta, concordato, ecc.) della parte debitrice; e insolvenza di fatto quando invece il termine costitutivo del sinistro viene determinato a seguito del protrarsi per novanta giorni del mancato pagamento della parte debitrice, o della sottoposizione di quest'ultima ad atti di sequestro o di pignoramento. Naturalmente, l'insorgere di controversie tra le parti non darà luogo, di norma, alla liquidazione dell'indennizzo.

Termine costitutivo del sinistro.
Si tratta di un termine variabile in funzione della tipologia di sinistro e del rischio garantito, al decorrere del quale l'assicurato matura il diritto all'indennizzo. In linea generale, il sinistro si costituisce con l'insolvenza di fatto, con l'insolvenza di diritto ed allo scadere del periodo di osservazione (periodo che decorre tra la denuncia di mancato pagamento e la costituzione del sinistro).

Strettamente connessi al termine di costituzione del sinistro sono i tempi di liquidazione dell'indennizzo, che variano da Compagnia a Compagnia e da prodotto a prodotto.

Principio della globalità della polizza.
In relazione al rischio commerciale, l'esportatore può stipulare polizze destinate ad operare nel caso di insolvenza del debitore in relazione ad uno specifico progetto (polizza singola) o a tutto o parte del proprio portafoglio clienti esteri (polizza globale) per un determinato valore, contro pagamento di un premio. Salvo eccezioni, le compagnie assicurative propongono polizze di tipo globale.


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