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Il mercato italiano delle assicurazioni del credito all'esportazione risulta tra i meno sviluppati dell'Europa comunitaria, anche se dalla fine degli anni '90 le statistiche dimostrano una certa inversione di tendenza, confermata dal 2002 in poi. Parallelamente alla crescita del mercato globale dovrebbe aumentare anche la consapevolezza degli esportatori che il ricorso allo strumento dell'assicurazione del credito costituisce un investimento indispensabile soprattutto per certe operazioni e, in ogni caso, uno strumento opportuno in una strategia imprenditoriale di espansione a medio-lungo termine.
Per definire in estrema sintesi l'effetto del contratto di assicurazione, possiamo ricorrere a quanto previsto dal nostro Codice Civile, a norma del quale "l'assicurazione è il contratto con il quale l'assicuratore, verso il pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro" (articolo 1882).
È possibile evidenziare le principali caratteristiche delle polizze con specifico riferimento all'assicurazione del credito all'esportazione.
A mero titolo esemplificativo, fatti salvi gli importi minimi dei premi che talune compagnie assicurative prevedono, le percentuali dei premi possono generalmente variare dallo 0,30% circa all'1,20%, calcolati sul valore delle forniture assicurate.
Oltre al premio occorre tenere conto degli altri costi di attivazione della polizza, quali il costo per aggiornamento della posizione dell'assicurato e per le spese di informazione relative ai singoli nominativi dei clienti assicurati.
In relazione al rischio commerciale, si distingue tra insolvenza di diritto, quando il termine costitutivo del sinistro sorge con la sottoposizione ad una procedura concorsuale (fallimento, liquidazione coatta, concordato, ecc.) della parte debitrice; e insolvenza di fatto quando invece il termine costitutivo del sinistro viene determinato a seguito del protrarsi per novanta giorni del mancato pagamento della parte debitrice, o della sottoposizione di quest'ultima ad atti di sequestro o di pignoramento. Naturalmente, l'insorgere di controversie tra le parti non darà luogo, di norma, alla liquidazione dell'indennizzo.
Strettamente connessi al termine di costituzione del sinistro sono i tempi di liquidazione dell'indennizzo, che variano da Compagnia a Compagnia e da prodotto a prodotto.
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