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Internazionalizzazione

Provvigioni per operazioni nella propria zona geografica tra cliente e terzo

06.11.2008 Il no della Corte di Giustizia alle provvigioni per gli agenti.

L'agente ha diritto alle provvigioni in relazione alle operazioni concluse da clienti appartenenti a tale zona con un terzo senza l'intervento, diretto o indiretto, del preponente? La risposta della Corte di Giustizia è negativa. Vediamo le motivazioni:

Tra i contratti di maggiore diffusione ed importanza nel commercio internazionale figura senza dubbio il contratto di agenzia.

Senza entrare nel dettaglio delle norme che lo regolano, rese particolarmente complesse a seconda della legge applicabile al rapporto (che potrebbe prevedere tutele specifiche e non derogabili a favore dell'agente), ricordiamo che una delle questioni fonte di contenzioso è la valutazione delle provvigioni dovute dal preponente in caso di vendite operate nel territorio nel quale l'agente opera in via esclusiva.

Il caso sottoposto alla Corte di Giustizia comunitaria, che si è pronunciata con sentenza del 17 gennaio 2008, verteva sulle provvigioni richieste da un agente francese che, a seguito della risoluzione del contratto, richiedeva alla preponente, nonché alle controllate di quest'ultima, il pagamento di diverse somme, tra cui le provvigioni riguardanti acquisti effettuati da due società operanti nella sua zona di attività.

Tali domande venivano respinte dai Tribunali francesi in base al rilievo che gli acquisti in oggetto erano stati effettuati presso centrali d'acquisto o rivenditori stabiliti nella Francia metropolitana, fuori dalla sfera di controllo della società preponente e delle sue controllate e in assenza di intervento dell'agente. La Corte di Cassazione francese, alla quale si era rivolto l'agente, ha chiesto alla Corte di Giustizia di stabilire «Se un agente commerciale incaricato di una zona geografica determinata ha diritto ad una provvigione nel caso in cui un'operazione commerciale sia stata conclusa tra un terzo ed un cliente appartenente a tale zona, senza che il preponente intervenga in modo diretto o indiretto in tale operazione».

La Corte di Giustizia ha rilevato che al caso di specie non è possibile applicare quanto statuito con la propria precedente sentenza del 12 dicembre 1996, e cioè che l'agente commerciale incaricato di una determinata zona geografica ha diritto alla provvigione relativa alle operazioni concluse con i clienti appartenenti a tale zona, anche qualora esse siano state concluse senza il suo intervento. In sostanza, il caso che ha interessato la Corte con la sentenza che esaminiamo concerne la diversa ipotesi in cui le vendite di merci concluse con clienti stabiliti nella zona geografica affidata all'agente commerciale interessato siano state concluse non solo senza l'intervento di tale agente, ma anche senza intervento diretto o indiretto del preponente.

La Corte di Giustizia ha rilevato che dalla Direttiva 86/653/CEE, a cui tutte le legislazioni dei Paesi comunitari devono uniformarsi, emerge che il diritto dell'agente commerciale alla provvigione sorge quando il preponente ha adempiuto la propria obbligazione o dovrebbe averla adempiuta o quando il terzo rispetto al contratto di agenzia, vale a dire il cliente, ha o avrebbe dovuto adempiere la propria. In sostanza, "la presenza del preponente nelle operazioni per le quali l'agente commerciale ha diritto alla provvigione è indispensabile".


Pertanto, la Corte ha stabilito che "l'agente commerciale incaricato di una zona geografica determinata non ha diritto alla provvigione per le operazioni concluse da clienti appartenenti a tale zona con un terzo senza l'intervento, diretto o indiretto, del preponente".

(Corte di Giustizia CE - Prima Sezione, Sentenza 17 gennaio 2008: Ravvicinamento delle legislazioni - Direttiva 86/653/CEE - Agenti commerciali indipendenti - Diritto alla provvigione di un agente incaricato di una zona geografica - Operazioni concluse senza intervento del preponente).

Se si è interessati a maggiori dettagli sul CONTRATTO D'AGENZIA adottato sui mercati internazionali è' possibile consultare:

Contratto di agenzia in Argentina
Contratto di agenzia in Brasile
Contratto di agenzia in Russia


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