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Lavoro e Previdenza

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Abolizione del regime fiscale delle stock option - Parte I

29.01.2009 Modifiche introdotte ed effetti prodotti sulla tassazione in capo al dipendente.
Approfondimento Contenuti dell'approfondimento
Parte I - trattazione oggetto del presente approfondimento. 1. Premessa
2. I piani di stock option
3.1. La disciplina fiscale fino al D.L. 112/2008
3. Il regime tributario degli stock option plan
Parte II - trattazione oggetto di approfondimento pubblicato il 5/02/09. 3.2. Il regime tributario delle stock option a partire dal 25 giugno 2008
3.2.1. Decorrenza delle nuove disposizioni
3.2.2. Il regime previdenziale delle stock option

Il D.L. 112/2008 ha abrogato il regime di detassazione parziale delle stock option: si esaminano le modifiche introdotte e gli effetti che le stesse avranno in ordine alla tassazione in capo al dipendente non solo al momento dell'esercizio dell'opzione, ma anche nel successivo caso di cessione delle azioni.
1. Premessa
Il D.L. 25/06/2008, n. 112 (cd. manovra d'estate), convertito dalla L. 06/08/2008, n. 133, ha abrogato in maniera definitiva il regime di detassazione parziale dei valori di assegnazione delle azioni ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori e amministratori previsto, fino al 25/06/2008, dall'art. 51, co. 2, lett. g-bis), TUIR.

La novità impatta solo sulle assegnazioni individuali (cd. stock options plan) di azioni o titoli, fattispecie ricompresa nell'abrogata lett. g-bis), mentre non subisce modifiche l'ulteriore fattispecie che consente l'esclusione dalla concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente del valore delle azioni assegnate alla generalità dei dipendenti (cd. piani di azionariato diffuso) prevista dalla precedente lett. g) del medesimo articolo.

La norma abrogata ha attraversato successive rimodulazioni nel corso dell'ultimo biennio, essendo già stata oggetto di una importante innovazione ad opera del D.L. 223/2006, rimodulazioni che hanno comportato la modifica delle regole di tassazione delle stock option per ben quattro volte nel biennio 2006-2008.

Nel prosieguo del capitolo, pertanto, oltre ad esaminare le modifiche introdotte dal D.L. 112/2008 e gli effetti che le stesse avranno in ordine alla tassazione in capo al dipendente non solo al momento dell'esercizio dell'opzione, ma anche nel successivo caso di cessione delle azioni, si cercherà di riepilogare i vari interventi legislativi che, a partire, dal 2006, hanno interessato l'ormai abrogato regime agevolativo.
2. I piani di stock option

Il termine stock option viene utilizzato come sinonimo di azionariato ai dipendenti. 

È infatti interesse delle società non solo incentivare la partecipazione dei dipendenti al rischio dell'impresa, ma anche far sì che tale partecipazione avvenga attraverso la concessione di agevolazioni al momento dell'acquisto delle azioni della società medesima o di altre società appartenenti al gruppo, in modo da incentivare la fedeltà e la produttività degli stessi dipendenti.
Tale forma di incentivazione rappresenta uno strumento tramite cui la società emittente cerca di fidelizzare non solo gli amministratori e il top magagement dell'azienda o del gruppo, ma anche i dipendenti con retribuzioni non eccessivamente elevate, inclusi nel medio management, o il personale strategico d'azienda. 
Tutto ciò nella logica che la loro fidelizzazione rappresenti la garanzia del loro impegno professionale all'interno dell'azienda e, in questo modo, contribuiscano in maniera rilevante a generare valore non solo per i soli assegnatari di stock option, ma anche per gli altri azionisti.

Tali piani, inoltre, danno luogo ad una forma di investimento alternativa al risparmio e, per tale ragione, oltre agli stock option plan (assegnazione di opzioni ad esercizio differito nel tempo), si possono avere gli stock purchase plan, che prevedono la possibilità per i dipendenti di utilizzare una parte della propria retribuzione per l'acquisto di azioni della società. 

Nella loro forma più comune gli stock option plan sono strutturati in modo tale che al dipendente di una società venga attribuito, gratuitamente o previo corrispettivo, un diritto di opzione, non cedibile a terzi, per l'acquisto di azioni a un prezzo non inferiore a quello di mercato di queste ultime al momento dell'offerta, prevedendosi contestualmente che l'opzione stessa possa essere esercitata entro determinati limiti, in particolare:

  • esclusivamente all'interno di uno specificato lasso temporale, non prima, vale a dire, di un termine iniziale e non oltre un termine finale dalla data dell'offerta;
  • esclusivamente dal lavoratore che presti ancora servizio, alla data di tale esercizio, presso la società.

Di norma, il piano di stock option prevede un acquisto di titoli articolato in varie fasi nelle quali la società, in sostanza, rilascia una proposta irrevocabile (ai sensi dell'art. 1329, c.c.) a vantaggio dei beneficiari, conferendo a questi ultimi la facoltà di posticipare l'acquisto delle azioni. 
In tal modo, il dipendente è messo nelle condizioni di lucrare sulla crescita attesa del valore dei titoli della società emittente e questa ultima, da parte sua, realizza lo scopo d fidelizzare il dipendente medesimo che, presumibilmente, sarà maggiormente motivato a prestare la propria opera all'interno dell'impresa per migliorarne i risultati gestionali.

Al fine di predisporre e riconoscere uno stock option plan occorre, comunque, una delibera assembleare, la quale tuttavia può limitarsi a decidere solo alcuni punti, delegando per il resto al consiglio di amministrazione la definizione degli aspetti procedurali ed attuativi, per la realizzazione del piano di stock option.

L'approvazione finale del regolamento e la decisione di merito sui criteri di ammissione e su quelli quantitativi dovranno essere assunte dal consiglio con propria delibera. 
La società dovrà poi predisporre un regolamento di stock option, un documento cioè in cui vengono stabilite le condizioni del contratto di sottoscrizione o di vendita tra società e dipendenti. 
La società, in sostanza, effettua una proposta irrevocabile a vantaggio dei beneficiari, concedendo a questi ultimi la facoltà di posticipare l'acquisto delle azioni.

3. Il regime tributario degli stock option plan

3.1. La disciplina fiscale fino al D.L. 112/2008

Il regime fiscale di favore per le stock option, così come disciplinato dall'art. 51, co. 2, lett. g-bis), Tuir, in origine era stato introdotto con D.Lgs. 23/12/1999, n. 505, a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Detto articolo escludeva dal reddito di lavoro dipendente l'incremento di valore delle azioni realizzatosi tra il momento dell'offerta delle opzioni, individuabile secondo la Circolare 98/E/2000 con la data della delibera con la quale gli organi competenti fissavano tutte le condizioni del piano azionario, e il termine di esercizio delle stesse. 

L'applicazione del regime più favorevole era, però, subordinato al rispetto di due condizioni, vale a dire:

  • che il prezzo di acquisto corrisposto dal dipendente fosse "almeno pari al valore delle azioni stesse alla data dell'offerta";
  • che le partecipazioni, i diritti e i titoli posseduti dal dipendente non rappresentassero "una percentuale dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria o di partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 10 per cento".

In altri termini, l'incremento di valore rimaneva assoggettato a tassazione solo in caso di successiva vendita delle azioni acquisite, e con la più mite tassazione prevista per i capital gain, ossia, con l'aliquota del 12,5%.

La prima sostanziale revisione del sistema di tassazione prevista per gli stock option plan si è avuta con l'art. 36, co. 25, D.L. 04/07/2006, n. 223 (cd. Decreto Visco-Bersani). 

La manovra estiva, infatti, aveva inizialmente disposto l'abrogazione della disciplina di favore delle stock option prevista a partire dal 1° gennaio 2000. 

Si sarebbe creata, pertanto, una situazione analoga a quella che si prefigura oggi, nel senso che sarebbero stati attratti a tassazione, come reddito di lavoro dipendente, tutti gli incrementi di valore delle azioni realizzati fra il momento dell'offerta e il momento dell'esercizio del diritto di opzione da parte del dipendente. 

La predetta modifica risultava operante dal 5 luglio 2006 non solo con riferimento ai piani deliberati a partire da tale data, ma anche per quelli già approvatiti in quanto il termine, che fungeva da "spartiacque" fra vecchia e nuova disciplina, era costituito dall'assegnazione delle azioni e, dunque, dal momento in cui veniva esercitato il diritto di opzione.

In sede di conversione del decreto, avvenuta con la L. 04/08/2006, n. 248, tuttavia, il regime di favore per le stock option venne "reintrodotto", mantenendo ferma la disciplina già prevista nell'art. 51, co. 2, lett. g-bis), TUIR, a cui venivano però affiancate due ulteriori condizioni ai fini della tassazione agevolata rappresentate dal fatto che:

  1. le azioni offerte non dovevano essere cedute o costituite in garanzia prima di un quinquennio dalla data dell'assegnazione. Sul punto la Circolare 28/E/2006 aveva chiarito che il mancato rispetto di tale condizione, ossia la cessione delle azioni o la loro costituzione in garanzia prima che fossero trascorsi cinque anni dalla assegnazione, comportava l'obbligo di tassazione nel periodo d'imposta in cui si verifica la cessione o la costituzione della garanzia, quale reddito di lavoro dipendente. In tal modo, l'importo che non aveva concorso a formare il reddito al momento dell'assegnazione era assoggettato a tassazione nel periodo di imposta in cui avveniva la cessione o la costituzione della garanzia. Inoltre, anche l'eventuale cessione o costituzione in garanzia anche di parte delle azioni in regime agevolativo comportava la decadenza dal regime agevolato;
  2. il valore delle azioni assegnate non doveva risultare complessivamente superiore, nel periodo d'imposta, alla retribuzione lorda annua relativa al periodo d'imposta precedente. Il termine di riferimento per la predetta verifica era rappresentato dalla retribuzione annua calcolata al lordo di imposte, contributi e deduzioni, quale risulta dal CUD.

Le due nuove condizioni si applicavano anche ai piani azionari assegnati a partire dal 5 luglio (data di entrata in vigore del D.L. 223/2006 successivamente modificato) fino all'11 agosto 2006 (data di entrata in vigore della L. 248/2006).
Con la Circolare 19/01/2007, n. 1/E, infatti, le Entrate avevano precisato che le nuove disposizioni, introdotte dalla legge di conversione, avevano sostituito quelle contenute nel D.L. 223/2006, a far data dalla loro originaria decorrenza, con la conseguenza che, anche le assegnazioni di azioni effettuate nel periodo compreso tra il 5 luglio e l'11 agosto 2006, sulla base di piani precedentemente deliberati, ricadevano nell'ambito della disciplina recata dalla legge di conversione.
Tuttavia, le numerose critiche che i due nuovi "paletti" avevano sollevato, ha indotto il legislatore ad intervenire nuovamente in materia di stock option con il D.L. 03/10/2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla L. 24/11/2006, n. 286. 

Detto provvedimento, in particolare, ha introdotto importanti modifiche relativamente a tre aspetti, vale a dire:

  1. la cancellazione della condizione del cd. "parametro retributivo";
  2. l'ammorbidimento del vincolo quinquennale di incedibilità, o di costituzione in garanzia;
  3. l'introduzione di ulteriori due condizioni necessarie affinché il dipendente potesse usufruire della tassazione agevolata.

Sulla base delle ultime modifiche apportate con il D.L. 262/2006 le nuove condizioni stabilite per poter godere del regime favorevole erano le seguenti:

  • esercitabilità dell'opzione non prima dei tre anni dalla sua attribuzione (cd. "vesting period");
  • quotazione della società emittente le azioni da assegnare ai dipendenti in mercati regolamentati, al momento in cui l'opzione è esercitabile;
  • mantenimento, per almeno i cinque anni successivi all'esercizio dell'opzione (cd. "holding period"), di un investimento nei titoli oggetto di opzione almeno pari alla differenza tra il valore delle azioni, al momento dell'assegnazione, e l'ammontare corrisposto dal dipendente. Qualora detti titoli, oggetto di investimento, fossero stati ceduti o dati in garanzia prima dei cinque anni dalla loro assegnazione, l'importo, che non aveva concorso a formare il reddito di lavoro dipendente, al momento dell'assegnazione, era assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avveniva la cessione ovvero la costituzione in garanzia.

Anche in questo caso, la norma modificativa non aveva disciplinato la decorrenza delle nuove condizioni e, pertanto, secondo l'Agenzia delle Entrate, la novellata disciplina trovava applicazione con riferimento "alle assegnazioni di azioni effettuate a decorrere dal 3 ottobre 2006, data di entrata in vigore del decreto, anche se i relativi piani erano stati deliberati in data anteriore".

Continua...

Riccardo Giorgetti

Estratto da Libro MAP 41 - "I redditi da lavoro"

 

 

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