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| Approfondimento | Contenuti dell'approfondimento |
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| Parte I - trattazione oggetto del presente approfondimento. | 1. Premessa 2. I piani di stock option 3.1. La disciplina fiscale fino al D.L. 112/2008 3. Il regime tributario degli stock option plan |
| Parte II - trattazione oggetto di approfondimento pubblicato il 5/02/09. | 3.2. Il regime tributario delle stock option a partire dal 25 giugno 2008 3.2.1. Decorrenza delle nuove disposizioni 3.2.2. Il regime previdenziale delle stock option |
Il termine stock option viene utilizzato come sinonimo di azionariato ai dipendenti.
È infatti interesse delle società non solo incentivare la partecipazione dei dipendenti al rischio dell'impresa, ma anche far sì che tale partecipazione avvenga attraverso la concessione di agevolazioni al momento dell'acquisto delle azioni della società medesima o di altre società appartenenti al gruppo, in modo da incentivare la fedeltà e la produttività degli stessi dipendenti.
Tale forma di incentivazione rappresenta uno strumento tramite cui la società emittente cerca di fidelizzare non solo gli amministratori e il top magagement dell'azienda o del gruppo, ma anche i dipendenti con retribuzioni non eccessivamente elevate, inclusi nel medio management, o il personale strategico d'azienda.
Tutto ciò nella logica che la loro fidelizzazione rappresenti la garanzia del loro impegno professionale all'interno dell'azienda e, in questo modo, contribuiscano in maniera rilevante a generare valore non solo per i soli assegnatari di stock option, ma anche per gli altri azionisti.
Tali piani, inoltre, danno luogo ad una forma di investimento alternativa al risparmio e, per tale ragione, oltre agli stock option plan (assegnazione di opzioni ad esercizio differito nel tempo), si possono avere gli stock purchase plan, che prevedono la possibilità per i dipendenti di utilizzare una parte della propria retribuzione per l'acquisto di azioni della società.
Nella loro forma più comune gli stock option plan sono strutturati in modo tale che al dipendente di una società venga attribuito, gratuitamente o previo corrispettivo, un diritto di opzione, non cedibile a terzi, per l'acquisto di azioni a un prezzo non inferiore a quello di mercato di queste ultime al momento dell'offerta, prevedendosi contestualmente che l'opzione stessa possa essere esercitata entro determinati limiti, in particolare:
Di norma, il piano di stock option prevede un acquisto di titoli articolato in varie fasi nelle quali la società, in sostanza, rilascia una proposta irrevocabile (ai sensi dell'art. 1329, c.c.) a vantaggio dei beneficiari, conferendo a questi ultimi la facoltà di posticipare l'acquisto delle azioni.
In tal modo, il dipendente è messo nelle condizioni di lucrare sulla crescita attesa del valore dei titoli della società emittente e questa ultima, da parte sua, realizza lo scopo d fidelizzare il dipendente medesimo che, presumibilmente, sarà maggiormente motivato a prestare la propria opera all'interno dell'impresa per migliorarne i risultati gestionali.
Al fine di predisporre e riconoscere uno stock option plan occorre, comunque, una delibera assembleare, la quale tuttavia può limitarsi a decidere solo alcuni punti, delegando per il resto al consiglio di amministrazione la definizione degli aspetti procedurali ed attuativi, per la realizzazione del piano di stock option.
L'approvazione finale del regolamento e la decisione di merito sui criteri di ammissione e su quelli quantitativi dovranno essere assunte dal consiglio con propria delibera.
La società dovrà poi predisporre un regolamento di stock option, un documento cioè in cui vengono stabilite le condizioni del contratto di sottoscrizione o di vendita tra società e dipendenti.
La società, in sostanza, effettua una proposta irrevocabile a vantaggio dei beneficiari, concedendo a questi ultimi la facoltà di posticipare l'acquisto delle azioni.
Il regime fiscale di favore per le stock option, così come disciplinato dall'art. 51, co. 2, lett. g-bis), Tuir, in origine era stato introdotto con D.Lgs. 23/12/1999, n. 505, a decorrere dal 1° gennaio 2000.
Detto articolo escludeva dal reddito di lavoro dipendente l'incremento di valore delle azioni realizzatosi tra il momento dell'offerta delle opzioni, individuabile secondo la Circolare 98/E/2000 con la data della delibera con la quale gli organi competenti fissavano tutte le condizioni del piano azionario, e il termine di esercizio delle stesse.
L'applicazione del regime più favorevole era, però, subordinato al rispetto di due condizioni, vale a dire:
In altri termini, l'incremento di valore rimaneva assoggettato a tassazione solo in caso di successiva vendita delle azioni acquisite, e con la più mite tassazione prevista per i capital gain, ossia, con l'aliquota del 12,5%.
La prima sostanziale revisione del sistema di tassazione prevista per gli stock option plan si è avuta con l'art. 36, co. 25, D.L. 04/07/2006, n. 223 (cd. Decreto Visco-Bersani).
La manovra estiva, infatti, aveva inizialmente disposto l'abrogazione della disciplina di favore delle stock option prevista a partire dal 1° gennaio 2000.
Si sarebbe creata, pertanto, una situazione analoga a quella che si prefigura oggi, nel senso che sarebbero stati attratti a tassazione, come reddito di lavoro dipendente, tutti gli incrementi di valore delle azioni realizzati fra il momento dell'offerta e il momento dell'esercizio del diritto di opzione da parte del dipendente.
La predetta modifica risultava operante dal 5 luglio 2006 non solo con riferimento ai piani deliberati a partire da tale data, ma anche per quelli già approvatiti in quanto il termine, che fungeva da "spartiacque" fra vecchia e nuova disciplina, era costituito dall'assegnazione delle azioni e, dunque, dal momento in cui veniva esercitato il diritto di opzione.
In sede di conversione del decreto, avvenuta con la L. 04/08/2006, n. 248, tuttavia, il regime di favore per le stock option venne "reintrodotto", mantenendo ferma la disciplina già prevista nell'art. 51, co. 2, lett. g-bis), TUIR, a cui venivano però affiancate due ulteriori condizioni ai fini della tassazione agevolata rappresentate dal fatto che:
Le due nuove condizioni si applicavano anche ai piani azionari assegnati a partire dal 5 luglio (data di entrata in vigore del D.L. 223/2006 successivamente modificato) fino all'11 agosto 2006 (data di entrata in vigore della L. 248/2006).
Con la Circolare 19/01/2007, n. 1/E, infatti, le Entrate avevano precisato che le nuove disposizioni, introdotte dalla legge di conversione, avevano sostituito quelle contenute nel D.L. 223/2006, a far data dalla loro originaria decorrenza, con la conseguenza che, anche le assegnazioni di azioni effettuate nel periodo compreso tra il 5 luglio e l'11 agosto 2006, sulla base di piani precedentemente deliberati, ricadevano nell'ambito della disciplina recata dalla legge di conversione.
Tuttavia, le numerose critiche che i due nuovi "paletti" avevano sollevato, ha indotto il legislatore ad intervenire nuovamente in materia di stock option con il D.L. 03/10/2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla L. 24/11/2006, n. 286.
Detto provvedimento, in particolare, ha introdotto importanti modifiche relativamente a tre aspetti, vale a dire:
Sulla base delle ultime modifiche apportate con il D.L. 262/2006 le nuove condizioni stabilite per poter godere del regime favorevole erano le seguenti:
Anche in questo caso, la norma modificativa non aveva disciplinato la decorrenza delle nuove condizioni e, pertanto, secondo l'Agenzia delle Entrate, la novellata disciplina trovava applicazione con riferimento "alle assegnazioni di azioni effettuate a decorrere dal 3 ottobre 2006, data di entrata in vigore del decreto, anche se i relativi piani erano stati deliberati in data anteriore".
Continua...
Riccardo Giorgetti
Estratto da Libro MAP 41 - "I redditi da lavoro"