Con il D.L. 27/05/2008 (pubblicato in G.U. n. 124 del 28/05/2008), convertito con modificazioni in L. 24/07/2008, n. 126 (G.U. n. 174 del 26/07/2008), il Governo ha introdotto misure urgenti a sostegno della domanda, l'incremento della produttività del lavoro e del potere di acquisto delle famiglie introducendo una tassazione agevolata, a carattere sperimentale, sulle somme corrisposte a titolo di lavoro straordinario, supplementare e premi di produttività.
1. Premessa
L'art. 2, D.L. 93/2008, ha riconosciuto, a carattere sperimentale, la possibilità di beneficiare di una tassazione ridotta al 10% per le componenti di reddito di lavoro dipendente, corrisposte per prestazioni di lavoro straordinario, supplementare o per clausole elastiche e per premi di produttività, prodotte nel periodo 01/07/2008 - 31/12/2008.
È stata inoltre disposta l'abrogazione dell'art. 51, co. 2, lett. b),TUIR, che prevedeva l'esclusione delle erogazioni liberali e dei sussidi occasionali dalla base imponibile rilevante ai fini dell'imposizione del reddito di lavoro dipendente.
Le novità sono state di recente oggetto di approfonditi chiarimenti forniti, con la Circolare 11/07/2008, n. 49/E, dall'Agenzia delle Entrate in accordo con il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.
2. Misura agevolativa
La misura agevolativa consiste nell'applicazione, nel limite complessivo di Euro 3.000 lordi, di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, pari al 10% alle somme erogate a titolo di lavoro straordinario, lavoro supplementare e premi di produttività.
Per l'eccedenza (cioè per le somme erogate a tale titolo eccedenti la soglia individuata) si applicherà invece la tassazione ordinaria.
Le somme erogate, entro il limite fissato, non concorrono alla formazione del reddito complessivo del lavoratore a fini fiscali e ai fini della determinazione della situazione economica equivalente (ISEE) del percettore e del suo nucleo familiare.
Tali redditi rilevano tuttavia ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali, come gli assegni per il nucleo familiare.
Per accedere al beneficio, che trova immediata applicazione salvo espressa rinuncia scritta del lavoratore, il reddito di lavoro dipendente percepito nell'anno 2007 non deve aver superato Euro 30.000.
Trovano applicazione, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette relativamente ad accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso.
Stante la portata sperimentale del beneficio, con la finalità di prorogarne la durata, trenta giorni prima del termine della sperimentazione gli effetti della detassazione saranno sottoposti a verifica tra il Ministro del Lavoro, le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori ed il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, per valutarne l'eventuale estensione anche ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche (ad oggi esclusi dall'operatività del beneficio).
Sebbene non richiesto da alcuna previsione normativa né da interpretazioni dell'Agenzia delle Entrate, è opportuno per il datore di lavoro predisporre e consegnare ai dipendenti una comunicazione contenente una sommaria illustrazione delle misure agevolative dettate dal D.L. 93/2008.
3. Ambito soggettivo
La detassazione sperimentale è riservata ai lavoratori dipendenti del settore privato, che nel 2007 hanno percepito redditi di lavoro dipendente, di cui all'art. 49, TUIR, di ammontare non superiore a Euro 30.000 lordi. Risultano quindi esclusi i titolari di redditi di lavoro assimilato a quello di lavoro dipendente quali i collaboratori coordinati e continuativi (Co.Co.Co.), anche nella modalità a progetto (Co.Co.Pro.).
Per la verifica della soglia reddituale, si deve considerare il reddito di lavoro dipendente, relativo al 2007, soggetto a tassazione ordinaria, esclusi quindi eventuali redditi di lavoro dipendente assoggettati a tassazione separata. Il limite di Euro 30.000 deve intendersi come ammontare complessivo, riferito a tutti i redditi di lavoro dipendente percepiti nel 2007, anche in relazione a più rapporti di lavoro.
La verifica deve essere effettuata con riferimento al 2007: non rileva quindi la circostanza che nel 2008 il reddito di lavoro dipendente sia superiore al predetto limite di Euro 30.000 (C.M. 49/E/2008).
Per espressa previsione di legge, risultano invece esclusi dalla misura sperimentale i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, e cioè:
- istituti;
- scuole;
- istituzioni educative;
- aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
- Regioni, Province, Comuni, Comunità montane, e loro consorzi e associazioni;
- istituzioni universitarie;
- Istituti autonomi case popolari (IACP);
- camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
- enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali;
- amministrazioni, aziende ed enti del servizio sanitario nazionale;
- agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN);
- agenzie di cui al D.Lgs. 300/1999 (Agenzia Entrate, Dogane, Demanio, ¿).
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Redazione MAP