Il D.L. 112/2008 ha abrogato la disciplina fiscale di favore prevista per le stock option, di talché, a decorrere dal 25 giugno 2008, la differenza tra il valore delle azioni al momento dell'esercizio dell'opzione e l'ammontare corrisposto dal dipendente concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente (e assimilato), scontando l'imposizione con aliquota progressiva.
Nel presente elaborato si tratteggiano le fasi essenziali che hanno connotato l'evoluzione legislativa di tale disciplina.
1. Premessa
I piani di stock option rappresentano dei programmi di partecipazione azionaria offerti ai lavoratori dipendenti, attraverso i quali viene loro concessa la possibilità di acquistare o sottoscrivere azioni della propria società, o di altra società appartenente al medesimo gruppo, con l'obiettivo di fidelizzarli e di migliorare la loro produttività.
Fino allo scorso 24 giugno 2008, ai fini fiscali, tale strumento trovava notevole appeal tenuto conto dell'irrilevanza, ai fini della tassazione progressiva IRPEF, della differenza tra il valore normale delle azioni assegnate al dipendente (al momento dell'esercizio del diritto di opzione) e quanto corrisposto dallo stesso (ai fini dell'acquisto del diritto d'opzione medesimo).
Tale fringe benefit veniva riqualificato, in sede di successiva "monetizzazione" delle azioni, quale reddito diverso (capital gain) e assoggettato ad imposizione sostitutiva del 12,50%.
In particolare, il regime agevolativo prevedeva, al ricorrere di determinate condizioni, l'esclusione dalla formazione della base imponibile, rilevante ai fini della tassazione del reddito di lavoro dipendente o assimilato, della differenza tra il valore normale delle azioni assegnate al dipendente e il prezzo corrisposto per l'acquisto del diritto d'opzione sulle stesse.
Con il D.L. 25/06/2008, n. 112, viene abrogata la disciplina fiscale di favore che caratterizzava i piani di stock option, di talché anche il reddito in natura riferito alle azioni assegnate a decorrere dal 25 giugno 2008 concorre alla formazione della base imponibile, quale reddito di lavoro dipendente o assimilato.
Tale impostazione, confermata dal legislatore in sede di conversione del menzionato decreto - in forza della L. 06/08/2008, n. 133 - viene solo parzialmente attenuata mediante il riconoscimento dell'irrilevanza, ai fini del prelievo contributivo, del reddito derivante dall'assegnazione delle azioni.
Tanto premesso, l'obiettivo del presente elaborato è quello di delineare, anche alla luce dei recenti chiarimenti forniti dall'Amministrazione finanziaria, i tratti essenziali della disciplina relativa alle stock option (contenuta nell'art. 51, co. 2, lett. g-bis), e co. 2-bis, D.P.R. 22/12/1986, n. 917, nel prosieguo "TUIR"), evidenziando l'evoluzione normativa che l'ha interessata a partire dalla sua introduzione (D.Lgs. 23/12/1999, n. 505), tenendo conto delle successive modificazioni (D.L. 04/07/2006, n. 223 - così come modificato in sede di conversione dalla L. 04/08/2006, n. 248 - e D.L. 03/10/2006, n. 262), fino alla sua attuale abrogazione, ad opera del D.L. 25/06/2008, n. 112.
2. Il D.Lgs. 23/12/1999, n. 505
Il regime fiscale di favore previsto per le stock option è stato introdotto nel sistema tributario nazionale dall'art. 13, co. 1, D.Lgs. 505/1999, che prevedeva l'inserimento della lett. g-bis) nel comma 2, art. 51, TUIR. La novella legislativa disponeva che non concorreva alla formazione del reddito di lavoro dipendente "la differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente, a condizione che il predetto ammontare sia almeno pari al valore delle azioni stesse alla data dell'offerta; se le partecipazioni, i titoli o i diritti posseduti dal dipendente rappresentano una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria o di partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 10 per cento, la predetta differenza concorre in ogni caso interamente a formare il reddito".
In altri termini, il legislatore escludeva dalla formazione del reddito di lavoro dipendente l'eventuale incremento di valore delle azioni che si sarebbe potuto realizzare tra il momento dell'offerta dell'opzione e quello dell'esercizio di quest'ultima, al ricorrere di due condizioni:
- il prezzo d'acquisto delle azioni corrisposto dal lavoratore dipendente doveva essere almeno pari al valore delle stesse alla data dell'offerta;
- le partecipazioni, i titoli o i diritti posseduti dal dipendente dovevano rappresentare una percentuale di diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria o di partecipazione al capitale o al patrimonio non superiore al 10%.
Stante quanto detto, pertanto, al ricorrere delle condizioni indicate, l'aumento di valore delle azioni non avrebbe concorso alla formazione del reddito di lavoro dipendente, ma sarebbe stato assoggettato a tassazione - mediante l'applicazione dell'imposta sostitutiva prevista per i capital gain nella misura del 12,50% - allorquando si fosse provveduto alla vendita delle medesime.
Con lo stesso intervento normativo, il legislatore inseriva il comma 2-bis, art. 51, TUIR, circoscrivendo l'ambito oggettivo di applicazione dei piani di azionariato diffuso e di stock option (rispettivamente, alle lett. g), e g-bis), co. 2), art. 51, TUIR) "esclusivamente alle azioni emesse dall'impresa con la quale il contribuente intrattiene il rapporto di lavoro, nonché a quelle emesse da società che direttamente o indirettamente, controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa".
Con riferimento, infine, alla decorrenza delle nuove disposizioni, il comma 2, art. 13, D.Lgs. 505/1999, disponeva che le stesse si applicassero a partire dal 1° gennaio 2000.
3. Il D.L. 04/07/2006, n. 223 - convertito con modifiche dalla L. 04/08/2006, n. 248
Il D.Lgs. 223/2006, nella versione ante-conversione, aveva disposto l'abrogazione del regime fiscale agevolato delle stock option. L'art. 36, co. 25, dello stesso disponeva, infatti, che "All'articolo 51, comma 2, del (...) (ndA. TUIR) la lettera g-bis) è soppressa".
Pertanto, le azioni assegnate ai dipendenti a partire dal 5 luglio 2006, anche se relative a piani di stock option già deliberati, sarebbero state sottratte dal regime fiscale agevolativo e assoggettate al regime ordinario di applicazione delle ritenute.
In sede di conversione del D.L. 223/2006, attuata con la L. 248/2006, veniva, invece, ripristinata l'agevolazione fiscale in parola - lett. g-bis), co. 2, art. 51, TUIR, − seppur con l'introduzione, rispetto alla versione originaria, di due ulteriori condizioni per poter beneficiare della disciplina agevolativa in argomento.
Nello specifico:
- le azioni offerte non dovevano essere cedute, né costituite in garanzia, prima che fossero trascorsi cinque anni dalla data dell'assegnazione;
- il valore delle azioni assegnate non doveva essere superiore complessivamente nel periodo d'imposta alla retribuzione lorda annua del dipendente relativa al periodo d'imposta precedente.
Inoltre, la L. 248/2006, introducendo il comma 25-bis, art. 36, D.L. 223/2006, prevedeva che "Il reddito derivante dall'applicazione del comma 25 rileva anche ai fini contributivi con esclusivo riferimento alle assegnazioni effettuate in virtù di piani di incentivazione deliberati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e con esclusivo riferimento, ai fini del calcolo delle prestazioni, alle anzianità maturate in data successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto".
Le nuove disposizioni, introdotte dalla L. 248/2006, avendo sostituito quelle del D.L. 223/2006, decorrevano a far data dal 5 luglio 2006.
Continua...
Redazione MAP