Il D.L. 112/2008 ha abrogato la disciplina fiscale di favore prevista per le stock option, di talché, a decorrere dal 25 giugno 2008, la differenza tra il valore delle azioni al momento dell'esercizio dell'opzione e l'ammontare corrisposto dal dipendente concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente (e assimilato), scontando l'imposizione con aliquota progressiva.
Nel presente elaborato si tratteggiano le fasi essenziali che hanno connotato l'evoluzione legislativa di tale disciplina.
4. Il D.L. 03/10/2006, n. 262 - convertito con modifiche dalla L. 24/11/2006, n. 286
Circa due mesi dopo l'entrata in vigore della L. 248/2006, il legislatore interveniva nuovamente in materia di piani di stock option rideterminando le condizioni al ricorrere delle quali era possibile beneficiare del regime fiscale agevolato previsto per gli stessi.
In particolare, l'art. 2, co. 29, D.L. 262/2006, stabiliva che:
- l'opzione non era esercitabile prima dello scadere di un triennio dalla data dell'attribuzione;
- al momento in cui l'opzione diventava esercitabile, la società doveva risultare quotata in mercati regolamentati;
il beneficiario doveva mantenere per almeno i cinque anni successivi all'esercizio dell'opzione un investimento nei titoli oggetto di opzione non inferiore alla differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente.
Qualora detti titoli oggetto di investimento fossero stati ceduti o dati in garanzia prima del suindicato periodo, l'importo che non aveva concorso a formare il reddito di lavoro dipendente al momento dell'assegnazione sarebbe stato assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui sarebbe avvenuta la cessione ovvero la costituzione in garanzia.
Con riferimento alle azioni assegnate a decorrere dal 3 ottobre 2006, anche se relative a piani di stock option deliberati in data antecedente, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate - nella Circolare 19/01/2007, n. 1/E - trovavano, pertanto, applicazione le nuove disposizioni contenute nel D.L. 262/2006.
5. Il D.L. 25/06/2008, n. 112 - convertito con modificazioni dalla L. 06/08/2008, n. 133
La legge di conversione del decreto contenente la cd. "manovra d'estate" ha abrogato il regime fiscale agevolato relativo alle azioni assegnate ai dipendenti (stock option), che consentiva la riqualificazione quale capital gain (escludendolo così dall'alveo dei redditi di lavoro dipendente) del reddito in natura conseguito a seguito dell'assegnazione di azioni della società con cui il lavoratore intratteneva un rapporto di lavoro dipendente o di altra società del "gruppo".
A seguito del successivo trasferimento dei titoli ottenuti attraverso l'esercizio dell'opzione, non è, quindi, più possibile usufruire della tassazione sostitutiva del 12,50% (prevista per i redditi diversi di natura finanziaria), se non limitatamente alla differenza tra il corrispettivo realizzato e il valore delle azioni al momento della loro assegnazione, mediante applicazione della ritenuta, da parte del datore di lavoro.
L'art. 82, co. 23, D.L. 112/2008, ha, infatti, disposto l'abrogazione della lett. g-bis), co. 2, art. 51, TUIR, di talché la differenza tra il valore delle azioni al momento dell'esercizio dell'opzione (coincidente con quello di assegnazione) e l'ammontare corrisposto dal dipendente (per l'acquisto del diritto di opzione) concorre, ora, alla formazione del reddito di lavoro dipendente (e assimilato), scontando l'imposizione con aliquota progressiva.
Il benefit ottenuto dal dipendente a seguito dell'assegnazione delle azioni concorre, infatti, cumulativamente alla retribuzione mensile, alla formazione della base imponibile sulla quale la società applica le ritenute d'acconto.
In ordine alla decorrenza di detta novella legislativa, il successivo comma 24, del predetto art. 82, stabilisce che la disposizione che abroga il regime delle stock option "si applica in relazione alle azioni assegnate ai dipendenti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto (ndA. ovverosia dal 25 giugno 2008)".
In argomento, è recentemente intervenuta l'Amministrazione finanziaria - Circolare dell'Agenzia delle Entrate 09/09/2008, n. 54/E, - precisando che "la data di assegnazione delle azioni coincide con quella di esercizio del diritto di opzione, a prescindere dal fatto che la materiale emissione o consegna del titolo (o le equivalenti annotazioni contabili) avvengano in un momento successivo. (...).
L'abrogazione del regime fiscale agevolato delle stock option opera, quindi, anche in relazione ai piani già deliberati alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 112 del 2008, con riferimento alle azioni assegnate a decorrere da tale data (25 giugno 2008).
Ricorrendo tutte le condizioni richieste dalla legge, il regime fiscale agevolato continua, invece, ad applicarsi alle azioni già assegnate alla predetta data".
Si rileva, inoltre, che l'abrogazione del regime agevolato previsto ai fini dell'imposizione diretta è stata parzialmente bilanciata dall'esclusione dal regime di imponibilità ai fini previdenziali dei redditi da lavoro dipendente derivanti dall'esercizio di piani di stock option.
In particolare, il comma 24-bis, art. 82, del decreto in commento, introduce la lett. g-bis) al comma 4, art. 27, D.P.R. 30/05/1955, n. 797, che dispone la non concorrenza dei predetti redditi alla formazione della base imponibile ai fini previdenziali.
Detta disposizione si applica anche alle azioni assegnate ai dipendenti dal 25 giugno 2008 (data di entrata in vigore del D.L. 112/2008).
Quello che, tuttavia, l'Amministrazione finanziaria non chiarisce è, come sottolineato anche da alcuni commentatori, se l'irrilevanza ai fini contributivi spetti con riferimento a qualsiasi piano di stock option, ovvero se sia necessario rispettate le condizioni discriminanti previste per l'applicazione del precedente regime fiscale di favore delle stock option, ora abrogato.
Redazione MAP