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| Approfondimento | Contenuti dell'approfondimento |
|---|---|
| Parte I - trattazione oggetto di precedente approfondimento | 1. Premessa 2. Ambito soggettivo di applicazione 3. Condizioni di ammissibilità al bonus |
| Parte II - trattazione oggetto di precedente approfondimento | 4. La misura del credito di imposta e le modalità di calcolo del beneficio |
| Parte III - trattazione oggetto del presente approfondimento | 5. Clausole antielusive 6. La procedura per l'accesso all'incentivo |
Diversi sono gli effetti prodotti in presenza di una delle circostanze appena elencate. Nel primo caso, la decadenza dall'agevolazione (riscontrata a seguito del controllo su base annua) esplica i propri effetti a partire dall'inizio del periodo annuale successivo (ossia, dal mese di gennaio) a quello di verifica e fa sì che venga meno la possibilità di continuare a maturare il credito d'imposta per i periodi seguenti.
Tuttavia, il datore di lavoro conserva il diritto di fruire in compensazione del credito d'imposta già maturato mensilmente nel periodo per il quale si è verificata la decadenza, eventualmente non ancora utilizzato, in quanto tale diritto deve considerarsi definitivamente acquisito.
In tutti gli altri casi, invece, la decadenza impedisce la fruizione del credito d'imposta maturato e non ancora utilizzato, comportando anche il recupero del beneficio già goduto in precedenza, con applicazione delle relative sanzioni e interessi.
La fruizione del credito di imposta è subordinata alla presentazione dell'istanza (Mod. IAL), per via telematica, al Centro Operativo di Pescara dell'Agenzia delle Entrate, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si verificano gli incrementi occupazionali.
L'invio della domanda non potrà, comunque, avvenire oltre il 31/01/2009.
Per la compilazione del modello è necessario utilizzare l'apposito software "CREDITOASSUNZIONI", reso disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate. Lo sportello telematico ha avuto apertura dalle ore 10.00 del 15/07/2008.
La corsa alla prenotazione del bonus è stata, in realtà, inaugurata da chi ha già effettuato assunzioni nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 30 giugno 2008 (ossia fino al mese precedente a quello di attivazione della procedura telematica) e che, in ottemperanza alle indicazioni del Decreto Ministeriale, doveva effettuare l'invio di un'unica istanza di attribuzione a partire dall'apertura dello sportello.
Per le assunzioni effettuate a decorrere dal mese di luglio, invece, la data utile per la presentazione delle istanze è il primo giorno del mese di agosto e così via per i mesi successivi.
La certezza sulla possibilità di utilizzare il beneficio si avrà solo con la relativa comunicazione dell'Agenzia delle Entrate.
La procedura prevede, infatti, che le istanze siano esaminate in base all'ordine cronologico di presentazione, con comunicazione ai richiedenti, sempre in via telematica, entro trenta giorni dalla data di presentazione del modello, dell'accoglimento o del diniego del credito d'imposta in relazione alle risorse finanziarie disponibili per ciascun anno.
In caso di esaurimento delle risorse, il direttore dell'Agenzia darà apposita comunicazione mediante pubblicazione sul sito internet.
Il bonus riconosciuto e maturato in ciascun mese potrà essere utilizzato in compensazione a partire dal primo giorno successivo a quello di accoglimento dell'istanza.
L'importo fruibile in sede di versamento unitario mediante il Modello F24 non potrà, però, superare il limite di Euro 250.000 introdotto dalla Legge Finanziaria per il 2008. Si ricorda che il beneficio non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione netta ai fini IRAP, né rileva per la determinazione della quota di interessi passivi e di altri componenti negativi deducibili dal reddito di impresa ai sensi dell'art. 61 e dell'art. 109, TUIR.
Sembra, infine, il caso di riepilogare gli oneri posti a carico dei datori di lavoro per il mantenimento del credito di imposta attribuito. In primo luogo, l'obbligo di presentare, a partire dal 1° febbraio e fino al 31 marzo di ciascuno degli anni 2009 e 2010, la comunicazione attestante che il numero complessivo dei dipendenti, per ciascuno degli anni interessati, non sia inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo 01/01/2007-31/12/2007, nonché l'eventuale minor credito d'imposta spettante. Inoltre, è necessario essere in possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) e aver adempiuto, prima dell'inoltro dell'istanza, agli obblighi derivanti dalla sentenza Deggendorf attraverso la presentazione della dichiarazione sostitutiva di notorietà sugli aiuti di Stato dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione europea.
I soggetti le cui istanze non sono accolte per esaurimento dei fondi disponibili nel 2008 avranno una seconda possibilità. Gli stessi potranno, infatti, presentare, dal 1° al 20 aprile di ciascuno degli anni 2009 e 2010, una nuova domanda per un importo comunque non superiore a quello indicato nel modello iniziale.
Le nuove istanze saranno ammesse ad agevolazione nel rispetto dell'ordine cronologico originario e nel limite delle risorse che si renderanno disponibili a seguito di rinunce al bonus, mancato invio della comunicazione attestante il mantenimento dell'incremento occupazionale e minore credito spettante.
Redazione MAP
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