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Lavoro e Previdenza

Parte il credito di imposta per l'incremento dell'occupazione - Parte II

02.09.2008 Agevolazione per l'incremento dei dipendenti a tempo indeterminato nel 2008.
Approfondimento Contenuti dell'approfondimento
Parte I - trattazione oggetto di precedente approfondimento 1. Premessa
2. Ambito soggettivo di applicazione
3. Condizioni di ammissibilità al bonus
Parte II - trattazione oggetto del presente approfondimento 4. La misura del credito di imposta e le modalità di calcolo del beneficio
Parte III - trattazione oggetto di prossimo approfondimento 5. Clausole antielusive
6. La procedura per l'accesso all'incentivo
4. La misura del credito di imposta e le modalità di calcolo del beneficio
Il credito di imposta spetta esclusivamente per le assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato (effettuate tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008) che rappresentano un incremento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2007. La verifica della sussistenza dell'incremento occupazionale, come disposto dal Decreto Ministeriale e ribadito dalla Circolare 48/E/2008, dovrà essere fatta sia rispetto al numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato impiegati nello stabilimento, nell'ufficio o nella sede presso cui il nuovo lavoratore è utilizzato, sia rispetto al numero dei lavoratori a tempo indeterminato complessivamente adoperati dal datore di lavoro (aree svantaggiate e non).

Tale disposizione è stata introdotta al fine di agevolare un incremento netto della forza lavoro, evitando che l'aumento di dipendenti in uno stabilimento, ufficio o sede ubicati nelle aree ammesse al bonus, possa essere controbilanciato (e quindi annullato) da decrementi del numero di dipendenti impiegati dal datore di lavoro in altre aree ammesse e nelle restanti zone del territorio nazionale.

In particolare, l'incremento di lavoratori a tempo indeterminato realizzato dal beneficiario complessivamente (aree svantaggiate e non) rappresenta la misura massima entro cui potrà maturare mensilmente il diritto al credito di imposta.
Nel caso di società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359, c.c., o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, l'incremento della base occupazionale dovrà tenere conto delle eventuali diminuzioni registrate dagli appartenenti allo stesso gruppo.
Per coloro che assumono la qualifica di datore di lavoro a partire dal 1° gennaio 2008, ogni lavoratore dipendente impiegato costituisce incremento della base occupazionale. In presenza di dipendenti a tempo indeterminato, con contratto part-time, il conteggio per la determinazione del livello occupazionale va fatto in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto collettivo nazionale di riferimento. Tale calcolo proporzionale troverà applicazione anche per la determinazione dell'entità del credito di imposta spettante.

Per quanto riguarda la misura del beneficio fruibile, esso è pari, per ciascun mese, a Euro 333 per ogni lavoratore assunto, aumentati a euro 416, in caso di lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui al Regolamento CE 2204/2002. L'aiuto spetterà per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
La normativa definisce in dettaglio le modalità di calcolo del credito di imposta. Il beneficio spetta al datore di lavoro per ogni unità lavorativa risultante dalla differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2007.
Al riguardo, la Circolare 48/E/2008 chiarisce che la rilevazione del numero di dipendenti con contratto a tempo indeterminato deve essere effettuata al termine di ciascun mese. L'assunzione effettuata entro la fine del mese dà, comunque, diritto al credito d'imposta, dato che lo stesso non va rapportato ai giorni di presenza mensile.

L'incremento occupazionale rilevante, ossia il numero delle unità lavorative per le quali si potrà fruire dell'agevolazione, è rappresentato dal minor valore tra "l'incremento occupazionale realizzato" e il "numero dei lavoratori neo-assunti agevolabili".
La richiamata circolare offre, al riguardo, diversi esempi di calcolo del bonus assunzioni, schematizzando le tappe per la corretta determinazione dell'incentivo e dell'incremento occupazionale rilevante.

Tab. 2 - Le tappe per la determinazione del credito di imposta assunzioni

A) Determinazione dell'incremento occupazionale realizzato:
  • rilevare il numero complessivo di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato in essere all'ultimo giorno di ciascun mese agevolato nello stabilimento, ufficio o sede ubicati in un'area ammessa in cui è impiegato il lavoratore neo-assunto;
  • misurare la differenza rispetto alla media dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato occupati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2007 nello stabilimento, ufficio o sede ubicata in un'area ammessa in cui è impiegato il lavoratore neo-assunto;
  • la differenza positiva, così calcolata, rispetto alla media 2007 va assunta nei limiti della differenza positiva rilevata sia con riguardo agli altri eventuali stabilimenti, uffici o sedi ubicati nelle aree ammesse ad agevolazione, sia con riguardo all'insieme di tutte le unità ovunque ubicate facenti capo allo stesso datore di lavoro.
B) Determinazione del numero dei lavoratori neo-assunti agevolabili:
  • confrontare l'incremento occupazionale con il numero dei lavoratori neo-assunti, impiegati nell'unità ubicata nell'area svantaggiata in cui si è realizzato tale incremento, in possesso dei requisiti previsti per l'accesso al bonus (non aver mai lavorato prima o aver perso o essere in procinto di perdere il posto di lavoro, portatore di handicap, lavoratrice svantaggiata).
C) Determinazione dell'incremento occupazionale rilevante realizzato nella sede ubicata nell'area svantaggiata:
  • numero dei lavoratori che danno diritto al credito di imposta, rappresentato dal minore valore tra:
    • l'incremento occupazionale realizzato (A);
    • il numero dei lavoratori neo-assunti agevolabili (B).


In ogni caso, l'intensità netta dell'agevolazione spettante a ciascun beneficiario non dovrà superare i massimali di intensità di aiuto previsti dal Regolamento CE 2204/2002. Quest'ultimo distingue due casi:
  • per le agevolazioni collegate all'assunzione della generalità dei lavoratori, dovranno essere rispettate le percentuali in ESL fissate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale vigente (Tab. 3). Tali massimali troveranno applicazione a un'intensità di aiuto calcolata in percentuale dei costi salariali connessi ai posti di lavoro creati per un periodo di due anni. L'importo così determinato costituisce il limite di maturazione del credito di imposta per il periodo di vigenza dell'agevolazione (ossia 2008-2010);
  • per le agevolazioni a favore dei lavoratori svantaggiati o disabili, invece, l'intensità lorda calcolata in percentuale dei costi salariali su un periodo di un anno successivo all'assunzione non deve superare il 50%, nel caso di lavoratori svantaggiati, e il 60%, nell'ipotesi di disabili.
Tab. 3 - Intensità aiuti nelle aree svantaggiate (percentuali in ESL) - periodo operatività credito di imposta 2008-2010

Regioni Area Territorio ammissibile GI MI PI
CALABRIA 87.3.a) Intero territorio 40% 50% 60%
CAMPANIA Intero territorio 30% 40% 50%
PUGLIA Intero territorio 30% 40% 50%
SICILIA Intero territorio 30% 40% 50%
BASILICATA Intero territorio 30% 40% 50%
ABRUZZO 87.3.c) Solo alcune aree 15% 25% 35%
MOLISE Solo alcune aree 15% 25% 35%
SARDEGNA Solo alcune aree 25% 35% 45%
ABRUZZO-
MOLISE
(phasing-out)
Solo alcune aree fino al 31/12/2008 10% 20% 30%


L'individuazione delle intensità massime di aiuto concedibili acquista rilievo anche per la valutazione della possibilità di cumulo delle agevolazioni. In particolare, il bonus assunzioni non potrà essere fruito insieme ad altri aiuti di Stato e altre misure di sostegno comunitario inerenti gli stessi costi salari, qualora tale cumulo dia luogo a una percentuale di aiuto superiore ai massimali consentiti. Il divieto opera anche nei confronti degli aiuti a finalità regionale concessi sotto forma di incentivi all'occupazione legati all'investimento (calcolati sulla base dei costi di investimento materiali e immateriali). Un'eccezione è prevista, in applicazione dell'art. 8, Regolamento CE 2204/2002, per i lavoratori svantaggiati e disabili. Per questi ultimi, infatti, il credito di imposta potrà essere cumulato con altri aiuti di Stato, o con altre misure di sostegno comunitario in relazione agli stessi costi, compresi quelli rientranti nell'ambito di regimi esentati, a condizione che tale cumulo non dia luogo ad un'intensità di aiuto lorda superiore al 100% dei costi salariali per ciascun periodo di occupazione dei lavoratori considerati.

Il bonus assunzioni potrà, invece, essere sempre cumulato con le misure fiscali di carattere generale (e come tali non costituenti aiuti di Stato, in quanto si rivolgono su base paritaria a tutte le imprese che operano nel territorio nazionale), come ad esempio la deduzione IRAP di cui all'art. 11, co. 1, lett. a), n. 2, D.Lgs. 446/1997.

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Redazione MAP
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