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| Approfondimento | Contenuti dell'approfondimento |
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| Parte I - trattazione oggetto del presente approfondimento- | 1. Premessa 2. Ambito soggettivo di applicazione 3. Condizioni di ammissibilità al bonus |
| Parte II - trattazione oggetto di prossimo approfondimento | 4. La misura del credito di imposta e le modalità di calcolo del beneficio |
| Parte III - trattazione oggetto di prossimo approfondimento. | 5. Clausole antielusive 6. La procedura per l'accesso all'incentivo |
I soggetti beneficiari dell'agevolazione sono individuati nei "datori di lavoro" che, nel 2008, incrementano il numero di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato nelle aree delle Regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise, ammesse alla deroga di cui all'art. 87.3.a) e c) del Trattato CE.
Con l'espressione "datori di lavoro", come chiarito anche dall'Amministrazione finanziaria nella Circolare 48/E/2008, si intendono non solo i soggetti che esercitano attività d'impresa e di lavoro autonomo, ma in generale tutti coloro che, in base alla vigente normativa sul lavoro, possono rivestire tale qualifica. Potranno, pertanto, accedere all'incentivo anche gli esercenti arti e professioni, i condomini, nonché i datori di lavoro che sebbene non siano dei sostituti di imposta assumono dipendenti (si pensi, ad esempio, all'impiego di collaboratori domestici da parte di privati persone fisiche).
Sono, invece, esclusi i soggetti di cui all'art. 74, TUIR (gli organi e le amministrazioni dello Stato, Province e Comuni, ecc...).
Tab. 1 - I datori di lavoro ammissibili al credito di imposta assunzioni
Poiché l'agevolazione, come anticipato, è concessa nel rispetto delle indicazioni del Regolamento CE 2204/2002, non potranno, in ogni caso, fruire del beneficio i datori di lavoro operanti nei settori della costruzione navale, dell'industria carboniera, nonché di quello dei trasporti (non trovando, per tali comparti, applicazione il regolamento richiamato).
Con riferimento a tale ultimo settore, è necessario sottolineare che l'esclusione riguarda solo gli aiuti alla creazione di posti di lavoro. Potranno, quindi, essere agevolate le assunzioni di lavoratori svantaggiati (lavoratrici donne) e portatori di handicap.
Al fine della corretta individuazione delle aree del territorio nazionale ammesse ad agevolazione, la Circolare Ministeriale stabilisce che il bonus è fruibile per i lavoratori assunti presso gli uffici, gli stabilimenti e le basi fisse ubicati nelle aree 87.3.a) e 87.3.b) delle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Sardegna, Abruzzo e Molise. Non rileva, pertanto, il luogo in cui è collocata la sede legale o la residenza del datore di lavoro.
In nessun caso può essere agevolata la mera conversione del contratto di lavoro a tempo determinato (anche se a contenuto formativo) in contratto a tempo indeterminato, in quanto l'art. 9, § 6, Regolamento CE 2204/2002, prevede che in tale circostanza gli aiuti sono soggetti alla procedura di notifica di cui all'art. 88, § 3, Trattato CE.
La normativa impone, inoltre, l'adeguamento alle prescrizioni dei contratti collettivi nazionali anche con riferimento alle unità lavorative che non danno diritto al credito d'imposta, nonché alle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni.
Al fine di contrastare riduzioni fittizie della base occupazionale, il datore di lavoro non deve aver ridotto il livello occupazionale nel periodo dal 1° novembre 2007 al 31 dicembre 2007, per motivi diversi dal collocamento a riposo. In base alle indicazioni contenute nel decreto ministeriale del 12/03/2008, non rientrano in tale fattispecie, dando dunque diritto all'agevolazione, i casi di riduzione della base occupazionale per raggiunti limiti di età pensionabile, le dimissioni volontarie o il licenziamento per giusta causa, o ancora il decesso o grave malattia del dipendente.
Continua...
Redazione MAP
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