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Lavoro e Previdenza

Cantieri edili: per i tesserini identificativi la privacy è in secondo piano

08.10.2008 La limitazione della riservatezza secondaria rispetto a tutela di salute e sicurezza dei lavoratori.

L'art. 36 bis, comma 3, del D.L. n. 223/2006 dispone che, nell'ambito dei cantieri edili, i datori di lavoro debbono munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. 
I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. 
I dati devono consentire l'inequivoco e immediato riconoscimento del lavoratore interessato e pertanto, oltre alla fotografia, deve essere riportato in modo leggibile almeno il nome, il cognome e la data di nascita. 
La tessera inoltre deve indicare il nome o la ragione sociale dell'impresa datrice di lavoro.

Il Ministero del Lavoro, con l'interpello 03/10/2008, n. 41, evidenzia che l'indicazione della data di nascita non risulta "sproporzionata" anche tenuto conto che, ai sensi della normativa in materia di privacy (D.Lgs. n. 196/2003), i dati personali trattati devono essere pertinenti e non eccedenti rispetto alla finalità perseguita.

La tutela del diritto alla riservatezza può essere, infatti, graduata ad opera del Legislatore in rapporto ad un'esigenza concreta, purché costituzionalmente protetta. La maggiore o minore limitazione alla tutela del diritto alla riservatezza sarà costituzionalmente fondata se posta in relazione con la maggiore o minore gravità attribuita dal Legislatore ad illeciti diversi individuati secondo scelte di politica legislativa.

In questo senso, gli strumenti di cui al citato art. 36 bis. rispondono tutti in modo  costituzionalmente adeguato agli intenti programmatici del Legislatore al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori nei settori dell'edilizia, nonché al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare.

 

Redazione MAP

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