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Una recente linea di giurisprudenza della Corte di Cassazione ha affermato che, mentre per il socio impegnato in attività di tipo manuale l'obbligo assicurativo sussiste a prescindere dal fatto che l'attività lavorativa sia prestata in forma subordinata o meno, per i soci che, in modo permanente o avventizio e senza partecipare materialmente al lavoro, sovrintendono a quello di altri, l'obbligo assicurativo sussiste solo nell'ipotesi in cui lo svolgimento di tale attività avvenga in forma subordinata.
In virtù di tale orientamento giurisprudenziale, sono da considerare soggetti all'assicurazione obbligatoria "i soci di cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto", impegnati, in modo permanente o avventizio, in attività non manuale di sovrintendenza, solo a condizione che essi intrattengano un rapporto di lavoro subordinato con la società, in quanto datore di lavoro.
L'INAIL, con circolare 07/11/2008, n. 66, proprio in virtù del nuovo orientamento giurisprudenziale, rivede i criteri di obbligazione assicurativa.
In particolare si analizzano le singole fattispecie:
Redazione MAP
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