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| Approfondimento | Contenuti dell'approfondimento |
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| Parte I - trattazione oggetto di precedente approfondimento | 1. Premessa 2. Lo sconto introdotto dalla Legge Finanziaria 2007 per le società agricole 3. L'elusività della trasformazione ex art. 37-bis, D.P.R. 600/1973 |
| Parte II - trattazione oggetto del presente approfondimento. | 4. I principi sanciti dalla Risoluzione 177/E/2008 4.1. Il caso specifico sottoposto all'Agenzia delle Entrate 4.2. Le conclusioni formulate dall'Amministrazione finanziaria |
La trattazione intende evidenziare la portata delle disposizioni antielusive di cui all'art. 37-bis, D.P.R. 600/1973, nella fattispecie del passaggio da società per azioni a società a responsabilità limitata agricola, portato a compimento all'unico fine dell'ammissione della società alla tassazione su base catastale.
Infine, viene affermato che la possibilità di optare per l'imposizione di cui all'art. 32, D.P.R. 917/1986, rappresenta una disposizione innovativa, che non era contemplata dalla normativa previgente.
Non costituisce una valida ragione economica il compimento dell'operazione straordinaria all'unico dichiarato fine di assicurarsi la fruibilità di un beneficio tributario, poiché la trasformazione nel caso predetto persegue tale fine non in modo coerente e conforme con le disposizioni di legge, ma aggirando le prescrizioni di legge così da ottenere riduzioni di imposta non dovute, in contravvenzione palese con quanto sancito dall'art. 37-bis, D.P.R. 600/1973.
In aggiunta, la Legge Finanziaria 2007, con la norma di favore, ha inteso inibire in modo inequivocabile l'ingresso nell'innovativo sistema di determinazione del reddito alle società per azioni.
Si osserva che, in base alle statuizioni contenute negli artt. 1 e 6, Decreto 213/2007 (Regolamento recante modalità applicative per l'opzione per l'imposizione dei redditi ai sensi dell'art. 32, Testo Unico delle Imposte sui Redditi di cui al D.P.R. 22/12/1986, n. 917, e successive modificazioni, in attuazione dell'art. 1, co. 1093 e 1095, L. 27/12/2006, n. 296), vengono ribaditi i presupposti soggettivi sostanziali ai quali è subordinato l'ottenimento del bonus fiscale e si afferma altresì la necessità per la società di risultarne in possesso fin dall'inizio del periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto di attuazione (30/11/2007).
In sintesi, l'operazione di trasformazione così delineata, che mira a conseguire un risparmio indebito di imposta, risulta censurabile in base all'art. 37-bis, D.P.R. 600/1973.
Redazione MAP
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