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Consulenza Gestionale

Il 'lavoro accessorio' nel settore domestico e nell'impresa familiare - parte I

02.07.2009 L'esame dell'istituto del lavoro accessorio con le ultime istruzioni fornite dall'INPS.
Approfondimento Contenuti dell'approfondimento
Parte I - trattazione oggetto del 
presente approfondimento.
1. Premessa
2. Il lavoro accessorio nel settore domestico
2.1. Le istruzioni INPS
Parte II - approfondimento disponibile. 3. Lavoro accessorio e impresa familiare
3.1. L'impresa familiare
Parte III - approfondimento disponibile. 3.2. Le imprese familiari e l'utilizzo dei buoni-lavoro
3.3. I buoni-lavoro a contribuzione ordinaria
1. Premessa
Lavoro domestico ed impresa familiare costituiscono gli ultimi settori (in ordine cronologico) di possibile applicazione del lavoro accessorio in relazione ai quali l'INPS ha ritenuto di dover fornire chiarimenti.

Le prima significativa applicazione del lavoro accessorio è stata in occasione della vendemmia 2008; poi vi è stata la sua successiva estensione generalizzata a tutte le attività agricole; ed infine l'ulteriore estensione al settore del commercio, del turismo e dei servizi.

In questa sede forniremo un sunto delle indicazioni fornite dall'INPS (ed in parte anche dal Ministero del Lavoro) in ordine al lavoro accessorio nel settore domestico ed all'interno dell'impresa familiare di cui all'art. 230-bis, c.c..
2. Il lavoro accessorio nel settore domestico
Le precisazioni fornite dall'INPS con la Circolare 24/03/2009, n. 44, prendono spunto da una Nota emanata dal Ministero del Lavoro in relazione ai nuovi adempimenti connessi alle comunicazioni di instaurazione, proroga, trasformazione e cessazione del rapporto di lavoro domestico.

In tale documento, il Ministero del Lavoro stabilisce esplicitamente che "per le esigenze solo temporanee di lavoro domestico, può essere utilizzato il lavoro accessorio", rinviando per l'attuazione di tale tipologia contrattuale nel settore specifico in argomento alle disposizioni dettate dall'INPS.
2.1. Le istruzioni INPS
Con la Circolare 44/2009, l'INPS fornisce alcune importanti precisazioni in merito alla possibilità di utilizzo delle prestazioni di tipo accessorio nell'ambito dei lavori domestici resi a favore delle famiglie.

Innanzitutto, si provvede opportunamente a limitarne il campo di applicazione a "tutte quelle prestazioni di lavoro domestico svolte in maniera meramente occasionale".

Quali attività possano essere considerate "meramente occasionali" è presto detto: ai sensi dell'art. 70, co. 2, D.Lgs. 276/2003, come già visto in precedenza, si tratta di tutte quelle "attività che non danno complessivamente luogo, con riferimento al medesimo committente, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare".

In sostanza - chiarisce l'Istituto - il ricorso alle prestazioni di lavoro accessorio nel settore domestico è legittimo "solamente per quelle attività che, per la loro natura occasionale e accessoria, fino ad oggi non sono assistite da alcuna tutela previdenziale e assicurativa, quindi attività non riconducibili né a un rapporto di lavoro già disciplinato dalla legge (...) né a regolamentazioni contrattuali afferenti a tale ambito lavorativo (...)".

A corollario di quanto descritto, la Circolare ribadisce alcuni concetti di cui si è già trattato:

  • i compensi per prestazioni di lavoro accessorio sono totalmente esenti da qualsiasi imposizione fiscale;
  • i medesimi compensi sono ininfluenti ai fini della acquisizione, o persistenza, dello status di inoccupato o disoccupato;
  • non è richiesta la sottoscrizione di alcun contratto;
  • le prestazioni di lavoro accessorio non danno diritto a prestazioni di malattia, maternità, disoccupazione ed assegni al nucleo familiare, né consentono - al prestatore di lavoro accessorio extracomunitario - il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.


Continua...


Christian Antoniani
Estratto da Dispensa MAP on-line n. 6, giugno 2009

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