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| Approfondimento | Contenuti dell'approfondimento |
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| Parte I - trattazione oggetto del presente approfondimento. | 1. La nozione di trasferimento d'azienda 2. La normativa di riferimento 3. L'azienda e l'attività economica organizzata 4. Identificazione del trasferimento d'azienda |
| Parte II - trattazione oggetto di approfondimento consultabile. | 5. Cessione di un ramo d'azienda 6. L'atto di conferimento nella cessione di ramo d'azienda 7. La fusione 8. La scissione 9. Esclusione dalla disciplina dell'art. 2112, c.c. 10. La successione nei contratti di lavoro dipendente nel trasferimento d'azienda |
| Parte III - trattazione oggetto di approfondimento consultabile. | 11. Aziende con più di 15 dipendenti 12. Aziende in crisi 13. La tutela dei lavoratori e la conservazione dei diritti del lavoratore - i trattamenti economici e normativi 14. Il Trattamento di Fine rapporto |
Il trasferimento d'azienda da un imprenditore ad un altro è oggetto non solo di norme civilistiche, ma anche di una complessa normativa lavoristica volta a tutelare i lavoratori dell'azienda ceduta. La materia, nel suo complesso, è stata accompagnata da un progressivo consolidamento da parte della giurisprudenza di legittimità, che a sua volta ha tratto spunto anche dagli interventi della Corte di Giustizia Europea.
Per trasferimento d'azienda si intende ogni operazione che comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata esistente prima del trasferimento e che conservi nel trasferimento la propria identità a prescindere da quale atto giuridico sia posto in essere per l'operazione. In altre parole le cessioni e i trasferimenti dell'azienda altro non sono che una cessione di un'attività con passaggio dei dipendenti ivi impiegati, analogamente a quanto avviene nei cosiddetti passaggi diretti. L'art. 2112, c.c., infatti, così dispone:
"ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento di parte dell'azienda e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sul quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda".
E prosegue al comma 6: "le disposizioni si applicano anche al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionale autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento".
Siamo quindi in presenza di un trasferimento d'azienda ai sensi dell'art. 2112, c.c., ogni qualvolta si verifichi la sostituzione del titolare, a patto che l'organizzazione del complesso dei beni destinati all'esercizio dell'impresa non risulti compromessa. Il mezzo attraverso il quale questa operazione avviene non rileva in alcun modo, tanto che si è soliti ricomprendere in questa fattispecie anche istituti giuridici apparentemente estranei, come la successione ereditaria purché si mantengano inalterate la struttura e l'organicità del complesso aziendale ereditato.
Riassumendo, l'art. 2112, c.c., quindi ha subito tre modifiche fondamentali:
È nell'art. 2555, c.c., e seguenti che troviamo la nozione di azienda e di attività economica organizzata quale complesso dei beni organizzati dall'imprenditore (art. 2082, c.c.) per l'esercizio dell'impresa.
Due sono i requisiti rilevanti per la definizione del concetto di azienda:
In riferimento agli elementi che concorrono a formare l'azienda, invece, la dottrina maggioritaria ricomprende tutti i beni materiali ed immateriali, ivi compresi i rapporti obbligatori con l'esclusione dei debiti.
Abbandonando il richiamo di nozione di azienda di cui all'art. 2555, è del tutto evidente che già con le modifiche apportate al quinto comma dell'art. 2112, c.c., D.Lgs. 18/2001, si accoglie una nozione semplicistica di "azienda" contenente l'operatività della tutela lavoristica nel trasferimento d'azienda anche nei trasferimenti di attività non più identificata solo come "complesso di beni", ma anche di quell'attività dove i beni materiali rappresentano una piccola componente rispetto all'attività economica organizzata, consentendo ugualmente l'inizio o la prosecuzione dell'esercizio imprenditoriale.
Una certa elasticità nella nozione di trasferimento di azienda, si ritrova anche nelle Direttive CEE (187/1977 - 50/1998) che hanno ispirato il D.Lgs. 18/2001, nelle quali i giudici comunitari hanno osservato come primario obiettivo la protezione del lavoro attraverso un ampliamento delle tutele lavoristiche.
Il concetto di trasferimento di ramo di azienda si basa sulla verifica dell'autonomia funzionale dell'articolazione di impresa oggetto di cessione. Secondo i giudici di legittimità l'articolazione da trasferire deve presentarsi come una sorta di piccola azienda che possa funzionare in modo autonomo al fine della produzione di beni o servizi, in grado di realizzare autonomamente, con propria organizzazione, una fase della produzione aziendale, accessoria o strumentale a quella finale.
Il quinto comma dell'art. 2112, c.c., precisa che "le tutele giuslavoristiche si applicano a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base dei quali il trasferimento è attuato" comprendendo quindi non solo i casi di vendita, affitto e usufrutto di azienda, ma anche tutti quelli in cui si verifica la sostituzione della persona del titolare.
Il mutamento del titolare deve in questo caso lasciare immutata la struttura del complesso aziendale trasferito di modo che i beni trasferiti rendano possibile lo svolgimento di una specifica impresa.
Dopo i frequenti interventi normativi e le numerose modifiche apportate che ne hanno fortemente caratterizzato la struttura, è importante ora accertare in quali situazioni si concretizza un trasferimento d'azienda benché non sia possibile proporre un'elencazione esaustiva dei casi ricadenti nella disciplina in oggetto.
La novellata disciplina fa rientrare nell'applicabilità dell'art. 2112, c.c., tutti quei casi in cui è determinante l'effettivo passaggio della titolarità dell'azienda, prescindendo dalle modalità tramite le quali questo passaggio viene effettuato.
Rientrano quindi in questa fattispecie: la vendita, i trasferimenti temporanei quali l'usufrutto e l'affitto d'azienda, la cessione d'azienda (anche da una società in liquidazione - Corte di Giustizia 12/03/1998 e 12/11/1998), la cessione di ramo d'azienda, inteso come parte funzionalmente autonoma dell'impresa sotto il profilo organizzativo e gestionale, a condizione che esso sia preesistente all'azienda e conservi in seguito una propria identità (superando la definizione d'azienda di cui all'art. 2555, c.c.); vi rientrano inoltre i trasferimenti non volontari ma determinati, ad esempio, da provvedimenti della pubblica autorità - purché si verifichi il passaggio dell'organizzazione - e le fusioni.
La scissione totale o parziale della società rientra nella disciplina in esame solo se il trasferimento si realizza in ogni suo elemento con passaggio all'impresa subentrante del complesso dei beni e degli strumenti, dell'identità di struttura e oggetto delle due attività e quando vi sia continuità delle prestazioni lavorative.
Viene così esclusa dal concetto di "trasferimento d'azienda" l'ipotesi di scissione parziale quando la società non abbia ceduto tutto il patrimonio (ossia il complesso di beni), ma solamente una parte dei beni, mobili e immobili.
Altro aspetto rilevante é l'estensione dell'applicabilità della norma sul trasferimento d'azienda, alle attività senza scopo di lucro e ai professionisti, purchè titolari di un'attività.
Rimangono escluse da tale disciplina le organizzazioni non imprenditoriali, tuttavia, se l'azienda viene trasferita da un imprenditore ad un soggetto non imprenditore, la stessa è ugualmente applicabile in virtù dell'art. 2239, c.c., secondo il quale:
"i rapporti di lavoro subordinato che non sono inerenti all'esercizio di un'impresa sono regolati dalle disposizioni delle sezioni II, III e IV del capo I del titolo II in quanto compatibili con la specialità del rapporto (2904 e seguenti; artt. 98; codice di procedura civile 409)".
Parimenti esclusa da tale disciplina è la cessione dei singoli beni aziendali sebbene, a parere di numerose sentenze di cassazione, le varie componenti di un'azienda trasferite allo stesso cessionario attraverso più contratti in un arco di tempo non eccessivo, configurano comunque un trasferimento, esprimendo la volontà di voler cedere un'azienda.
Non si intende trasferimento d'azienda neanche il passaggio di un appalto o di una concessione amministrativa da un titolare all'altro, anche se il subentrante è obbligato a rilevare il personale impiegato nell'appalto in forza di legge, contratto collettivo o clausola del contratto di appalto, come previsto dall'art. 29, D.Lgs. 276/2003, che al comma 3 così recita: "L'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto d'appalto, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda".
Continua...
Redazione MAP
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