La schiera dei soggetti che possono chiamarsi fuori dall'Irap per mancanza di autonoma organizzazione va oltre la categoria degli intermediari commerciali o finanziari per abbracciare la più ampia platea delle micro-imprese artigianali e commerciali.
Preso atto di questo nuovo orientamento, espresso dalla Cassazione nell'ordinanza 15249/2010 ci si interroga sulle decisioni da prendere, in attesa di conoscere il pensiero dell'agenzia delle Entrate.
È probabile che la nuova apertura operata dalla Suprema Corte venga considerata già in qualche modo "assorbita" dall'entrata in vigore del regime dei minimi introdotto dalla finanziaria 2008.
Questa interpretazione, che non risolverebbe comunque il problema dei periodi precedenti non ancora prescritti, appare però troppo riduttiva.
Prima di tutto, possono infatti far parte dei minimi solo i contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato ricavi o compensi non superiori a 30mila euro; questa limitazione si scontra con l'orientamento della Cassazione (ad esempio, sentenza 19515/2009) secondo cui elevati redditi possono sussistere in assenza di organizzazione, se costituiscono il frutto dell'esperienza e della specializzazione del soggetto interessato.
Il limite di 15mila euro per i beni strumentali acquisiti nel triennio solare precedente sembra inoltre oggettivamente troppo al di sotto (in particolare proprio per le figure artigianali e professionali) del «minimo indispensabile» per lo svolgimento dell'attività.
È quindi esperienza comune che esiste una platea di soggetti «non minimi» che ha continuato a pagare l'imposta regionale, e che oggi si trova a riflettere sui nuovi scenari aperti dalla Cassazione.
Le scelte per il 2009
Il primo aspetto da approfondire riguarda il 2009, per il quale gli interessati avranno quasi sicuramente provveduto a versare gli acconti, e forse anche il saldo.
Una prima soluzione possibile è quella prudenziale, non a caso suggerita dalle associazioni di categoria: effettuare regolarmente i versamenti, e poi inoltrare istanza di rimborso.
Questa procedura evita al contribuente qualunque sanzione, ma l'esperienza maturata in questi anni dai «professionisti non organizzati» porta a concludere che difficilmente si ottiene il rimborso in tempi rapidi, e spesso si origina un lungo contenzioso.
Un atteggiamento più aggressivo è quello di considerarsi, con effetto retroattivo, esonerati dal tributo; ciò significa, materialmente, compilare la dichiarazione Irap solo per indicare gli acconti versati (e l'eventuale saldo se già assolto), riportando i relativi importi come credito da compensare.
Questa soluzione, che non pare a tutt'oggi incontrare "blocchi" da parte di Entratel all'atto dell'invio telematico del modello, potrebbe sfociare in un accertamento con corredo di sanzioni dal 100% al 200% dell'imposta (nel caso dovrebbe trattarsi, infatti, di infedele e non di omessa dichiarazione).
Logico che, anche qui, si aprirebbe la porta del contenzioso.
Soluzioni più "artigianali" sembrano da sconsigliare. Azzerare artificialmente l'imponibile o l'imposta nel modello Irap è un atteggiamento ambiguo che determina, comunque, un accertamento.
Non effettuare i versamenti emergenti dalla dichiarazione comporta, in genere, il dover fronteggiare un'iscrizione a ruolo, posizione scomoda anche se, come riconosciuto dalla circolare 28/E/2010, non pregiudica al contribuente di eccepire in giudizio l'assenza dei requisiti per rientrare tra i soggetti passivi.
Il passato
Per quanto riguarda l'imposta versata con il modello Irap 2009, oltre all'istanza di rimborso c'è la possibilità della dichiarazione integrativa (entro il 30 settembre), in cui si eliminano gli elementi che conducono all'imponibile e si indicano i soli versamenti effettuati.
In base al proprio grado di propensione al rischio, si può scegliere se compensare direttamente il credito emergente dal modello integrativo (come consentito dalle istruzioni) o passare la palla alle Entrate, chiedendone il rimborso.
L'istanza è invece l'unico strumento a disposizione per innescare il rimborso per gli anni precedenti, nei 48 mesi.
Secondo la Cassazione e le Entrate il termine decorre dal giorno dei singoli versamenti in acconto nel caso in cui questi, già all'atto della loro effettuazione, risultino parzialmente o totalmente non dovuti.
Occorre tuttavia chiedersi come poteva il contribuente considerare non dovuti gli acconti se solo ora si è conosciuto l'orientamento estensivo della Suprema Corte.
IL SOLE 24 ORE
Giorgio Gavelli