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Consulenza Gestionale

Parte il credito di imposta per l'incremento dell'occupazione - Parte I

26.08.2008 Agevolazione per l'incremento dei dipendenti a tempo indeterminato nel 2008.
Approfondimento Contenuti dell'approfondimento
Parte I - trattazione oggetto del presente approfondimento- 1. Premessa
2. Ambito soggettivo di applicazione
3. Condizioni di ammissibilità al bonus
Parte II - trattazione oggetto di prossimo approfondimento 4. La misura del credito di imposta e le modalità di calcolo del beneficio
Parte III - trattazione oggetto di prossimo approfondimento. 5. Clausole antielusive
6. La procedura per l'accesso all'incentivo
1. Premessa
Il credito di imposta per le nuove assunzioni, introdotto dalla Legge Finanziaria per il 2008 (L. 244/2007, art. 1, co. 539 a 548), diventa una realtà per le imprese che hanno già assunto e continueranno ad assumere dipendenti a tempo indeterminato nel corso del 2008. 

A partire dallo scorso 15 luglio, infatti, è stata attivata la procedura telematica per l'invio delle istanze (Modello IAL) all'Agenzia delle Entrate, dando vita a un clima di aspettative e di corse alla prenotazione dei benefici di certo non nuovo per le imprese e i contribuenti. 

Il sistema di incentivazione, infatti, ripropone, almeno in parte, il meccanismo di cui al vecchio bonus assunzione, quello cioè dell'art. 7, L. 388/2000 (chiuso alla fine del 2006), sebbene in una veste completamente riformata per diversi aspetti, in primo luogo la limitazione territoriale dell'aiuto alle Regioni del Sud Italia e del Centro (Molise e Abruzzo). La misura è, inoltre, applicata nel pieno rispetto della normativa comunitaria di cui al Regolamento di esenzione CE 2204/2002, inerente gli aiuti di Stato in materia di occupazione.

Le disposizioni attuative del nuovo bonus assunzioni sono contenute nel decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12/03/2008 e nella Circolare esplicativa dell'Agenzia delle Entrate 10/07/2008, n. 48/E.
2. Ambito soggettivo di applicazione

I soggetti beneficiari dell'agevolazione sono individuati nei "datori di lavoro" che, nel 2008, incrementano il numero di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato nelle aree delle Regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise, ammesse alla deroga di cui all'art. 87.3.a) e c) del Trattato CE. 

Con l'espressione "datori di lavoro", come chiarito anche dall'Amministrazione finanziaria nella Circolare 48/E/2008, si intendono non solo i soggetti che esercitano attività d'impresa e di lavoro autonomo, ma in generale tutti coloro che, in base alla vigente normativa sul lavoro, possono rivestire tale qualifica. Potranno, pertanto, accedere all'incentivo anche gli esercenti arti e professioni, i condomini, nonché i datori di lavoro che sebbene non siano dei sostituti di imposta assumono dipendenti (si pensi, ad esempio, all'impiego di collaboratori domestici da parte di privati persone fisiche). 

Sono, invece, esclusi i soggetti di cui all'art. 74, TUIR (gli organi e le amministrazioni dello Stato, Province e Comuni, ecc...).

Tab. 1 - I datori di lavoro ammissibili al credito di imposta assunzioni

  • Esercenti arti e professioni;
  • imprenditori agricoli;
  • imprenditori commerciali;
  • società di persone e soggetti ad esse equiparati;
  • società di capitali, società cooperative e società di mutua assicurazione;
  • enti pubblici o privati commerciali;
  • enti pubblici o privati non commerciali;
  • società ed enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, nonché soggetti non residenti, per le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato italiano;
  • condomini;
  • altri datori di lavoro che non rivestono la qualifica di sostituti d'imposta, quali, ad esempio, le persone fisiche che, pur non esercitando attività d'impresa o di lavoro autonomo, assumono lavoratori dipendenti.

Poiché l'agevolazione, come anticipato, è concessa nel rispetto delle indicazioni del Regolamento CE 2204/2002, non potranno, in ogni caso, fruire del beneficio i datori di lavoro operanti nei settori della costruzione navale, dell'industria carboniera, nonché di quello dei trasporti (non trovando, per tali comparti, applicazione il regolamento richiamato). 

Con riferimento a tale ultimo settore, è necessario sottolineare che l'esclusione riguarda solo gli aiuti alla creazione di posti di lavoro. Potranno, quindi, essere agevolate le assunzioni di lavoratori svantaggiati (lavoratrici donne) e portatori di handicap.

Al fine della corretta individuazione delle aree del territorio nazionale ammesse ad agevolazione, la Circolare Ministeriale stabilisce che il bonus è fruibile per i lavoratori assunti presso gli uffici, gli stabilimenti e le basi fisse ubicati nelle aree 87.3.a) e 87.3.b) delle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Sardegna, Abruzzo e Molise. Non rileva, pertanto, il luogo in cui è collocata la sede legale o la residenza del datore di lavoro.

3. Condizioni di ammissibilità al bonus
L'accesso al credito di imposta è subordinato al rispetto di alcuni requisiti con riferimento ai lavoratori da assumere.
In particolare, è necessario che, alternativamente, i dipendenti impiegati:

  • non abbiano mai lavorato prima o abbiano perso o siano in procinto di perdere l'impiego precedente. Tale condizione si verifica, ad esempio, come chiarito dalla circolare, nel caso di lavoratori in cassa integrazione straordinaria o in servizio presso aziende interessate da procedure fallimentari e simili;
  • siano portatori di handicap ai sensi della L. 104/1992;
  • siano lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui all'art. 2, lett. f), p. XI), del Regolamento Ce 2204/2002 della Commissione.

In nessun caso può essere agevolata la mera conversione del contratto di lavoro a tempo determinato (anche se a contenuto formativo) in contratto a tempo indeterminato, in quanto l'art. 9, § 6, Regolamento CE 2204/2002, prevede che in tale circostanza gli aiuti sono soggetti alla procedura di notifica di cui all'art. 88, § 3, Trattato CE. 

La normativa impone, inoltre, l'adeguamento alle prescrizioni dei contratti collettivi nazionali anche con riferimento alle unità lavorative che non danno diritto al credito d'imposta, nonché alle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni. 

Al fine di contrastare riduzioni fittizie della base occupazionale, il datore di lavoro non deve aver ridotto il livello occupazionale nel periodo dal 1° novembre 2007 al 31 dicembre 2007, per motivi diversi dal collocamento a riposo. In base alle indicazioni contenute nel decreto ministeriale del 12/03/2008, non rientrano in tale fattispecie, dando dunque diritto all'agevolazione, i casi di riduzione della base occupazionale per raggiunti limiti di età pensionabile, le dimissioni volontarie o il licenziamento per giusta causa, o ancora il decesso o grave malattia del dipendente.

Continua...

Redazione MAP

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