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La Corte di Cassazione si è pronunciata in tema di rimborsi IVA in ordine alla possibilità per l'Erario di far uso dell'istituto del "fermo amministrativo" a garanzia dell'eventuale debito del contribuente nei cui confronti siano state avanzate delle contestazioni penali.
La Corte ha ribadito l'orientamento secondo il quale l'art. 38-bis del DPR n. 633 del 1972, prevedendo, accanto alla sospensione dell'esecuzione dei rimborsi in presenza di contestazioni penali, un articolato sistema di garanzie teso a tutelare l'interesse dell'Erario all'eventuale recupero di quanto dovesse risultare indebitamente percepito dal contribuente, ha introdotto una specifica garanzia a favore dell'Amministrazione precludendo, quindi, l'applicazione a detti rimborsi dell'istituto del fermo amministrativo previsto dall'art. 69 del RD 2440/1923.
Daniela TESTA
Redazione MAP