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La Corte di Cassazione si è pronunciata sul ricorso avanzato da una società che aveva ricevuto una cartella di pagamento priva dei termini e delle modalità per la sua opposizione.
La Corte, con la sentenza del 26/06/2009 n. 15143, ha ribadito il principio di diritto secondo il quale in tema di opposizione a sanzione amministrativa, la mancata o l'erronea indicazione nell'atto da impugnare del termine di impugnazione e dell'organo dinanzi al quale può essere proposto il ricorso, non può considerarsi né una mera irregolarità priva di ogni effetto, né un omissione che automaticamente rende il provvedimento impugnabile.
Tali irregolarità, infatti, non inficiano la validità della cartella esattoriale però possono comportare la scusabilità dell'errore eventualmente commesso dall'interessato, con la precisazione, che questi ha l'onere di dimostrare, e il giudice il dovere di rilevare, la decisività dell'errore.
Daniela TESTA
Redazione MAP